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04 Ottobre 2024
Il vademecum ANAC per gli affidamenti diretti. Seconda parte: gli Accordi Quadro
Come trattato nel precedente articolo si prosegue con la disanima del Vademecum ANAC sugli affidamenti diretti, con focalizzazione sullo strumento contrattuale degli Accordi Quadro.
L’Accordo Quadro, di derivazione comunitaria, è ormai entrato nell’ordinamento giuridico italiano a partire dal Decreto Legislativo 163/2006, cosiddetto De Lise, e, dopo il D. Lgs. 50/2016, anche il D. Lgs. 36/2023 lo tratta come soluzione contrattuale all’art. 59 del Codice.
Come noto, l’Accordo Quadro permette ad una stazione appaltante, in un arco temporale massimo di 4 anni, di stipulare – appunto – un accordo non vincolante con uno o più fornitori, che diventa sinallagmatico solo ad emissione dei contratti applicativi. Pertanto il cosiddetto “principio di rotazione” non si applicherebbe ai contratti esecutivi a valle dell’Accordo Quadro.
Nel Vademecum sugli affidamenti diretti di recente emissione, trattato anche nel precedente articolo l’ANAC si sofferma, appunto, sul possibile affidamento diretto degli Accordi Quadro combinato con il criterio di rotazione, obbligatorio secondo l’art. 49 del Codice.
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Anche ANAC conferma che nel Codice non vi sono limitazioni agli accordi quadro anche per gli affidamenti diretti.
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Sostiene infatti ANAC che “per quanto concerne la compatibilità dell’affidamento diretto di un Accordo Quadro con il principio di rotazione di cui all’art. 49 del D. Lgs. 36/2023, i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’Accordo Quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie europee”.
Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del principio nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’Accordo Quadro.
Per questo motivo, come consiglio procedurale, è opportuno che le Amministrazioni, al fine di evitare di applicare non correttamente il principio di rotazione, nel caso di volontà di ricorrere per più anni consecutivi al medesimo operatore economico, utilizzino lo strumento contrattuale dell’Accordo Quadro con un solo operatore, disciplinato all’art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023.
Quindi, anziché stipulare più affidamenti diretti al medesimo fornitore, che implicherebbe la rotazione dell’affidamento stesso, come anche scritto nel vademecum ANAC senza vincoli temporali, è possibile sottoscrivere un Accordo Quadro pluriennale, ovviamente rispettando la soglia massima degli affidamenti diretti indicati agli articoli 50 c. 1 lettere a) e b) del Codice (150 mila euro per lavori, 140 mila euro per forniture e servizi).
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In tal caso la rotazione si applicherà solo tra la stipula di un Accordo Quadro ed il successivo.
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Resta inteso che l’Accordo Quadro non deve essere utilizzato per eludere i principi del Codice e occorre prestare comunque attenzione a non incorrere nel frazionamento artificioso dell’appalto.
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