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18 Aprile 2025
Incompatibilità tra RUP, DL e rispettivi collaboratori
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere 3 aprile 2025, n. 3360 ha risposto a un quesito avente ad oggetto le incompatibilità tra RUP e DL e rispettivi collaboratori.
Nella fattispecie veniva richiesto se per i lavori superiori a 1.500.000,00 euro, vi fosse incompatibilità tra RUP e DL e se questa incompatibilità potesse estendersi anche ai rispettivi collaboratori. Quindi, in tal caso, se un soggetto potesse rivestire contemporaneamente il ruolo di collaboratore sia del RUP sia del DL.
Il MIT, nel succitato parere, ha evidenziato che il Codice non prevede alcun divieto espresso e/o alcuna incompatibilità.
Occorre comunque preliminarmente rilevare gli elementi di distinzione che si riscontrano tra il RUP e il DL.
Innanzitutto si evidenzia che essi svolgono funzioni distinte ma strettamente concatenate: il RUP ha responsabilità di più ampio respiro che impattano sull’intero iter dell’appalto; viceversa il DL è la figura tecnica deputata alle attività inerenti all’esecuzione del contratto.
Con riguardo ai collaboratori, né il Codice del 2016 né quello attuale disciplinano espressamente una ”incompatibilità di funzione” e ciò che si richiede è semplicemente il rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi.
Pertanto la Stazione Appaltante, di volta in volta, valuta se la sovrapposizione di ruoli sia o meno compatibile con l’organizzazione dell’ente, anche con riguardo alle responsabilità connesse all’erogazione delle funzioni tecniche.
Inoltre, giova evidenziare che il nuovo Codice ha reso possibile delegare le operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti, rendendo di fatto più flessibile l’organizzazione delle Stazioni Appaltanti.
A tal proposito, l’art. 15 comma 4 così dispone: ”Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Dal parere è possibile desumere che per i collaboratori non c’è incompatibilità tout court, ferma restando l’appurata mancanza di conflitto di interessi e previa verifica del rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
Pertanto è necessario valutare caso per caso, tenendo conto anche della struttura organizzativa dell’ente, della complessità dell’appalto e del carico di responsabilità assegnato, se sia opportuno o meno scindere la figura del collaboratore del RUP da quella del collaboratore del DL o se le due figure possano coesistere.
Certo è che, come accadeva durante la vigenza delle Linee Guida ANAC n. 3, nulla vieta attualmente alla Stazione appaltante di considerare ancora la soglia di 1.500.000 euro per effettuare valutazioni circa la divisione dei ruoli. Difatti il MIT, nel parere oggetto di analisi, conclude: “ Pertanto si rimandano alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso concreto, specie se venissero in considerazione lavori di importo superiore a 1.500.000 di euro”.
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