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25 Luglio 2025
ANAC: nuove regole sulle sanzioni per irregolarità nella fase esecutiva dei contratti pubblici (Copia)

Con la delibera n. 262 del 3 giugno 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2025, il Consiglio di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione- ha approvato ulteriori modifiche al Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, consolidando e rafforzando il quadro normativo che disciplina i poteri ispettivi e sanzionatori dell’Autorità.
Le stazioni appaltanti, in qualità di soggetti istituzionalmente coinvolti nella gestione del Contratto, assumono un ruolo attivo anche nel segnalare eventuali criticità o inadempimenti rilevati nella fase esecutiva.
L’intervento si inserisce nel percorso evolutivo del Regolamento, la cui prima versione è stata approvata con la delibera n. 270 del 20 giugno 2023, successivamente modificata con la delibera n. 346 del 3 luglio 2024, e oggi ulteriormente integrata con la delibera n. 262 del 3 giugno 2025, confluite in un testo consolidato ora vigente.
Le nuove disposizioni danno attuazione all’art. 222, comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici (potere di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici), attribuendo ad ANAC la facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai fornitori per irregolarità commesse durante la fase esecutiva dei contratti pubblici. Si tratta di una novità rilevante, che punta a garantire un controllo più efficace e continuativo da parte di ANAC lungo l’intero ciclo di vita del contratto, non più limitato alle fasi di affidamento.
Il regolamento definisce in modo puntuale le fattispecie che possono comportare una sanzione in capo ai fornitori: omissioni, ritardi, inadempienze, violazioni di obblighi o divieti, inerzie e illegittimità. Tali violazioni si aggiungono in parte, a quelle già previste nel regime sanzionatorio delineato con la precedente delibera n. 270/2023.
Il nuovo impianto regolamentare prevede che la contestazione dell’addebito debba avvenire entro 90 giorni dall’acquisizione degli elementi necessari, assicurando un’azione tempestiva da parte dell’Autorità.
Il procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del contraddittorio, come previsto dalla legge n. 689/1981, ed è attivabile non solo d’ufficio da ANAC, ma anche su segnalazione delle amministrazioni. Infatti, è l’amministrazione stessa, in presenza di comportamenti gravi o reiterati da parte del fornitore, a poter attivare l’Autorità richiedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell’operatore economico inadempiente.
In caso di accertata violazione, la sanzione pecuniaria potrà variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro, graduata in base a criteri oggettivi e soggettivi, tra cui:
- la gravità della violazione e il suo impatto sull’interesse pubblico,
- l’elemento psicologico (colpa o dolo),
- il valore dell’appalto coinvolto,
- l’effettiva eliminazione o attenuazione delle conseguenze da parte del soggetto sanzionato,
- la reiterazione di comportamenti analoghi,
- le motivazioni addotte a giustificazione della condotta.
È prevista una riduzione dell’importo della sanzione nel caso in cui il responsabile effettui il pagamento entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito:
- in caso di una sola violazione, la sanzione è ridotta al minimo edittale (500 euro);
- in caso di più violazioni, l’importo ridotto è pari al doppio del minimo edittale (1.000 euro).
Questa misura mira a favorire la definizione celere dei procedimenti, riducendo i tempi e i costi per tutti i soggetti coinvolti.
Le nuove disposizioni del Regolamento si applicano ai contratti pubblici derivanti da procedure di affidamento avviate successivamente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte con la delibera n. 262/2025.
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