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01 Maggio 2026
Stand still sostanziale: la violazione non comporta automaticamente l’inefficacia del contratto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione II, con sentenza n. 602 del 20 aprile 2026, si pronuncia sul rispetto del termine di stand still sostanziale di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e i presupposti necessari affinché la sua violazione possa incidere sull’efficacia del contratto.
La controversia trae origine da una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, all’esito della quale l’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata. Nel corso del giudizio, a seguito dell’attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia, l’Amministrazione adottava un nuovo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione e, successivamente, comunicava l’avvenuta stipulazione del contratto. La società ricorrente censurava tale condotta, deducendo la violazione del termine dilatorio di 32 giorni previsto dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., assumendo che tale termine non fosse mai decorso per mancata comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione.
La censura è infondata per le ragioni che seguono.
Il Collegio muove dalla disciplina di cui all’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a., evidenziando come la violazione del termine di stand still non comporti automaticamente né l’annullamento dell’aggiudicazione né la declaratoria di inefficacia del contratto.
A tal fine, infatti, è necessario che concorrano ulteriori presupposti:
- da un lato, che l’inosservanza del termine abbia concretamente privato il ricorrente della possibilità di proporre ricorso prima della stipulazione del contratto;
- dall’altro, che tale violazione si accompagni a vizi propri dell’aggiudicazione, idonei a incidere sulle possibilità del ricorrente di conseguire l’affidamento.
Il TAR ricorda, in particolare, che la ratio dello stand still consiste nel garantire una tutela giurisdizionale effettiva agli operatori economici non aggiudicatari, consentendo loro di attivare i rimedi processuali prima della conclusione del contratto. Si tratta, quindi, di un presidio procedimentale volto a impedire che la stipula del contratto renda inutilmente più difficile la tutela del concorrente pretermesso.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che il termine di stand still sostanziale non aveva in effetti iniziato a decorrere, non essendo stata effettuata la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione nei modi richiesti dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Tuttavia, tale omissione non è stata ritenuta sufficiente per accordare la tutela richiesta.
Ed infatti, dagli atti emerge che la ricorrente aveva comunque impugnato il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione con motivi aggiunti notificati in data anteriore alla stipulazione del contratto. Di conseguenza, difetta il primo presupposto richiesto dall’art. 121 c.p.a., poiché la ricorrente non è stata privata della possibilità di agire in giudizio prima della stipula.
Parimenti, il TAR esclude la sussistenza del secondo requisito, rilevando l’assenza di vizi propri dell’aggiudicazione suscettibili di travolgere l’esito della procedura. In mancanza di tali ulteriori elementi, la mera violazione del termine dilatorio resta priva di effetti caducanti.
La sentenza ribadisce, dunque, che l’inosservanza del termine di stand still, pur rilevante sul piano procedimentale, non determina di per sé sola l’illegittimità dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto. Occorre, invece, che essa abbia concretamente inciso sul diritto di difesa del concorrente e che si accompagni a vizi sostanziali dell’aggiudicazione. In difetto di tali presupposti, la violazione del termine dilatorio non assume efficacia invalidante.
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