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03 Aprile 2026

Annullamento della gara per mancata previsione dei criteri sulla parità di genere: il TAR Lazio conferma la legittimità dell’autotutela

Annullamento della gara per mancata previsione dei criteri sulla parità di genere: il TAR Lazio conferma la legittimità dell’autotutela

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR), Sezione Quinta, con sentenza n.4399 del 09/03/2026, si è pronunciato sulla legittimità dell’annullamento in autotutela di una procedura di gara relativa al servizio di vitto negli istituti penitenziari.

La controversia trae origine da una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari destinate alla preparazione dei pasti per i detenuti.

A seguito della pubblicazione della gara, alcuni operatori economici avevano segnalato l’illegittimità della lex specialis per la mancata previsione, tra i criteri premiali, del punteggio relativo alla certificazione sulla parità di genere di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, in combinato disposto con l’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023.

Preso atto di tali rilievi, la stazione appaltante disponeva l’annullamento in autotutela della procedura ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e indiceva una nuova gara conforme alla normativa vigente.

Avverso tali determinazioni, la società ricorrente proponeva ricorso deducendo, tra l’altro:

  • la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990;
  • la lesione del legittimo affidamento;
  • l’illegittimo esercizio del potere di autotutela;
  • vizi di eccesso di potere sotto diversi profili.

 

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, affrontando diversi profili di rilievo.

Il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui l’aggiudicazione provvisoria ha natura endoprocedimentale e non è idonea a consolidare un affidamento giuridicamente tutelabile. Ne consegue che, in caso di annullamento della gara in autotutela prima dell’aggiudicazione definitiva, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, la procedura non era ancora giunta alla fase conclusiva, essendo in corso la verifica di anomalia delle offerte, con conseguente assenza di un affidamento qualificato in capo alla ricorrente.

Il TAR ha inoltre sottolineato che il potere di annullamento in autotutela delle procedure di gara costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Nel caso concreto, l’annullamento è stato ritenuto pienamente giustificato dalla necessità di conformare la lex specialis alla normativa vigente, in particolare all’obbligo di prevedere criteri premiali connessi alla parità di genere.

Il Collegio ha richiamato anche l’orientamento dell’ANAC, secondo cui i criteri premiali legati alla parità di genere non hanno carattere facoltativo, ma costituiscono un obbligo legale.
L’omissione di tali criteri è stata quindi ritenuta idonea a viziare l’intera procedura, legittimando l’intervento in autotutela.

Il TAR ha escluso che possano assumere rilievo, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, eventuali prassi differenti adottate da altre stazioni appaltanti in casi analoghi, in ragione dell’autonomia decisionale di ciascuna amministrazione.

È stata infine ritenuta irrilevante la circostanza che l’inserimento dei criteri premiali non avrebbe modificato l’esito della gara per il lotto in questione. Secondo il Collegio, la valutazione di legittimità deve essere compiuta ex ante e non sulla base di verifiche prognostiche.

La pronuncia si inserisce nel più ampio orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e inclusione nelle procedure ad evidenza pubblica, evidenziando come anche profili apparentemente “formali” della lex specialis possano incidere in modo determinante sulla legittimità dell’intera procedura.

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