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01 Dicembre 2023
La delibera ANAC N. 528 sui costi della manodopera ormai “ribassabili”
Come ormai noto, il D. Lgs. 36/2023 pone un nuovo e gravoso adempimento in capo alle Stazioni Appaltanti, ovvero quello di un corretto e puntuale calcolo dei costi della manodopera. Infatti, per le procedure di gara che non si configurano come prestazioni intellettuali o come forniture senza posa in opera, è obbligatorio scorporare nella lex specialis il valore della manodopera dal valore netto ribassabile, in analogia con i costi della sicurezza.
Cita infatti l’art. 41 c. 14 del D. Lgs. 36/2023 che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la Stazione Appaltante o l’Ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”
Il Bando Tipo ANAC e la relativa relazione di accompagnamento avevano già indicato alle Stazioni Appaltanti una prima interpretazione di tale norma, di per se controversa. Infatti, da una parte i costi della manodopera sembrano non essere ribassabili, dall’altra, l’operatore economico ha la facoltà di dimostrare come la propria organizzazione aziendale, fermo restando il rispetto dei minimi salariali, possa determinare un minor costo della propria manodopera.
Dunque, il Bando Tipo n. 1 per forniture e servizi concede al concorrente la facoltà di ribassare anche la componente della manodopera, indirizzando la Stazione Appaltante verso il confronto tra le offerte economiche dei concorrenti già prevista nel D. Lgs. 50/2016, ovvero escludendo dal ribasso solamente i costi per la sicurezza.
Tale impostazione viene confermata anche nella Delibera n. 528 dello scorso 15 novembre. In tale Delibera, frutto di un parere di precontenzioso, ANAC sostiene che “la lettura sistemica della prima parte dell’art. 41 c. 14 del Codice, seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato ed indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale.”
Secondo la predetta Delibera, ANAC reputa infatti che dalla lettura del Codice non si può desumere una assoluta non ribassabilità dei costi della manodopera e, di conseguenza, la questione deve essere affrontata dalle Stazioni Appaltanti nella lex specialis di gara.
Nella Delibera si evidenzia quindi che, nonostante i costi della manodopera siano scorporati dall’importo soggetto a ribasso, questi ultimi devono continuare a considerarsi “una componente dell’importo posto a base di gara.”
Solo questa interpretazione, secondo l’ANAC, permette di bilanciare adeguatamente la “tutela rafforzata della manodopera” con la “libertà d’iniziativa ed economica d’impresa costituzionalmente garantita la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara.”
Infatti, continua l’ANAC, solo sposando tale interpretazione si spiega anche l’obbligo dell’operatore economico di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), “previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili”.
In conclusione l’indicazione per le Stazioni Appaltanti è la seguente:
- Indicare nell’importo dell’appalto tre voci distinte e separate: A) valore netto ribassabile, B) costi per la manodopera; C) costi per la sicurezza da interferenza;
- Chiedere all’operatore economico il ribasso delle voci A + B)
- Imporre all’operatore economico l’indicazione dei propri costi della manodopera e, se inferiori a quelli calcolati dalla Stazione Appaltante, imporre la giustificazione dei propri calcoli.
Restiamo in attesa di sentenze in merito che possano definitivamente confermare la corretta interpretazione per appalti di forniture con posa in opera, servizi non intellettuali e, non da ultimo, appalti integrati e lavori pubblici.
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