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14 Marzo 2025
Revisione prezzi ammessa anche in diminuzione – Parere consultivo di ANAC
In data 12 febbraio 2025 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso il parere n. 4 in funzione consultiva, in risposta a un quesito riguardante l’applicazione dell’articolo 26 del D.L. 50/2022.
Tale articolo disciplina il meccanismo di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, introducendo importanti modifiche e disposizioni per fronteggiare le difficoltà causate dall’aumento dei costi dei materiali da costruzione, fenomeno che ha interessato il settore delle opere pubbliche, soprattutto in seguito all’emergenza sanitaria e alla crisi economica derivante dal conflitto in Ucraina.
In particolare, l’Amministrazione comunale aveva posto un quesito circa la corretta gestione delle variazioni di prezzo, chiedendo se fosse giusto procedere anche ad una riduzione dei prezzi nel caso in cui il meccanismo di adeguamento conducesse a un importo inferiore rispetto ai valori contrattuali inizialmente previsti.
Nel parere, l’Autorità ha chiarito che l’articolo 26 del D.L. 50/2022 impone un obbligo di revisione dei prezzi che deve essere applicato indipendentemente dal fatto che i nuovi prezzi risultino in aumento o in diminuzione. Il meccanismo di adeguamento dei prezzi, infatti, deve essere utilizzato sempre quando le condizioni previste dalla normativa si verificano, ossia quando ci sono variazioni significative nei prezzi dei materiali rispetto a quanto inizialmente previsto nel contratto.
L’adeguamento dei prezzi, seppur finalizzato a compensare aumenti eccezionali dei costi di produzione, non è una mera facoltà per le stazioni appaltanti, ma un obbligo che deve essere rispettato, anche nel caso in cui i prezzi risultino inferiori rispetto a quelli stabiliti originariamente nel contratto.
Questo approccio è in linea con la necessità di garantire la corretta esecuzione dei contratti pubblici, mantenendo il principio di trasparenza e di equità, che impedisce agli appaltatori di subire danni economici derivanti dall’aggiornamento dei prezzi.
L’Autorità ha anche fatto riferimento a numerosi pareri già adottati in passato, che trattano la questione della revisione dei prezzi nei contratti pubblici e consultabili sul sito istituzionale (tra i tanti pareri Funz. Cons. n. 26/2022, n. 49/2022, n. 51/2022, n. 4/2023, n. 7/2023, n. 42/2023, n. 5/2024, delibera n. 63/2022-AG1/2022, delibera n. 265/2022-AG 5/2022).
In queste pronunce è stato sottolineato, come premessa generale, che la modifica dei contratti pubblici durante il periodo di validità è consentita nei casi specifici e tassativamente previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (oggi sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023). Si tratta di una disposizione che richiede una interpretazione rigorosa, poiché costituisce una deroga al principio di evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021), e che prevede, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla modifica dei contratti, a condizione che questa sia stata espressamente prevista nei documenti di gara mediante “clausole chiare, precise e inequivocabili”.
Con l’art. 29 del D.L. 4/2022, applicabile alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, è stato introdotto l’obbligo di includere clausole di revisione dei prezzi, obbligo oggi confermato, per tutti i contratti, dall’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce al comma 1 che «Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi».
Inoltre, per attenuare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali, il legislatore è intervenuto ulteriormente sulla materia, con riguardo ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, tra cui l’art. 26 del D.L. 50/2022 con il quale è stato introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali.
Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso questo orientamento, confermando che l’applicazione dell’adeguamento è obbligatoria in tutte le circostanze previste, incluse quelle in cui si verifica una riduzione dei prezzi.
In sintesi, il parere dell’ANAC ha confermato che l’adeguamento dei prezzi deve essere applicato in tutti i casi previsti, indipendentemente dal fatto che i prezzi risultino aumentati o diminuiti. Le stazioni appaltanti sono obbligate a rispettare le disposizioni legislative e a garantire che le modifiche dei contratti siano effettuate secondo criteri di trasparenza e legittimità. Ciò implica che, anche in caso di diminuzione dei prezzi, la revisione è da considerarsi obbligatoria, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico del contratto.
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