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18 Novembre 2022
Offerta economica priva di firma digitale
l’esclusione è legittima?
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 9165 del 27.10.2022 si pronuncia sulla legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara telematica per mancanza della firma digitale nel modello di offerta economica.
La vicenda ha ad oggetto una procedura di gara telematica per l’affidamento del “servizio di selezione del sacco multimateriale leggero” indetta dal Comune di Monza, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione a fronte della mancata allegazione, da parte del primo in graduatoria, del modello di offerta economica firmato digitalmente.
Il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 164 del 25 /01/2022 rigetta le pretese della ricorrente per le seguenti ragioni: il disciplinare di gara dispone l’esclusione dalla procedura solo per la mancata allegazione del modello di offerta economica non riferendosi, invece, anche al caso in cui il modello, correttamente caricato in Piattaforma, sia sprovvisto di firma digitale.
La soccombente in primo grado propone quindi appello al Consiglio di Stato.
“
L’appello è fondato.
”
La procedura di scelta del contraente è stata condotta in forma telematica previa registrazione dell’operatore economico alla Piattaforma “Sintel” e successiva predisposizione di una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa e di un’altra “busta telematica” contenente l’offerta economica. Per quanto riguarda quest’ultima, il disciplinare di gara prevede espressamente che il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, nella busta Offerta economica, il modello “Multimateriale_leggero Mod_Offerta” firmato digitalmente.
Quanto stabilito non lascia spazio ad ambiguità: la sanzione dell’esclusione è chiaramente riferita sia al mancato caricamento del modello di offerta sia all’assenza della firma digitale sullo stesso.
Non ha infatti alcun senso scindere, come fatto invece dal giudice di primo grado, l’“allegazione” dalla “firma”, in quanto l’assenza di quest’ultima è equiparabile alla mancata presentazione dell’offerta economica.
L’adempimento richiesto dal disciplinare di gara, quindi, non può essere ricondotto a un puro formalismo: solo la firma digitale assicura la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in relazione al suo contenuto e l’impegno vincolante del concorrente.
La firma digitale rappresenta, quindi, un elemento costitutivo dell’offerta che, nel caso in esame, è contenuta nel modello previsto.
Vanno respinte, inoltre, le argomentazioni del seggio di gara, secondo cui la mancanza della firma digitale non comporterebbe l’esclusione dalla gara in quanto l’utilizzo della Piattaforma offre di per sé adeguate garanzie rispetto all’immodificabilità e all’inviolabilità dell’offerta, nonchè alla sua riconducibilità a un determinato concorrente.
Al contrario, osserva il Consiglio di Stato, la circostanza che la procedura di gara telematica preveda il caricamento della documentazione previa registrazione e creazione di un account accreditato all’accesso alla piattaforma, attiene esclusivamente all’uso della Piattaforma; diversamente, non avrebbe alcun senso la previsione della compilazione off line e sottoscrizione con firma digitale di una serie di modelli predisposti dalla stazione appaltante.
È evidente, infatti, che chiunque sia in possesso delle credenziali di accesso può caricare i documenti in Piattaforma, mentre solo la firma digitale garantisce la riconducibilità dell’offerta al legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In conclusione, è possibile affermare la legittima estensione della causa di esclusione per mancanza del modello di offerta sottoscritto digitalmente anche al caso in cui il concorrente carichi il modello in Piattaforma sprovvisto di firma digitale. In tal caso, infatti, a nulla rileva la circostanza che la procedura sia telematica e che l’operatore economico sia registrato, in quanto, solo la firma digitale apposta al documento caricato è idonea a garantire l’imputabilità soggettiva dello stesso al concorrente.
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