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23 Gennaio 2026
Gestione degli impianti sportivi: qualificazione giuridica e profili giurisdizionali

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, con sentenza n. 2138 del 31.12.2025, affronta il tema della qualificazione giuridica della gestione degli impianti sportivi comunali, ribadendo che tale fattispecie integra una concessione di pubblico servizio e non una mera concessione di bene pubblico, con rilevanti conseguenze anche sul piano della giurisdizione.
La controversia trae origine dall’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio comunale di Villa Ada, disposto dal Comune di Bagni di Lucca in favore di un raggruppamento temporaneo di società sportive dilettantistiche. A seguito di contestazioni relative al mancato pagamento di canoni e utenze, nonché al mancato rispetto di alcuni obblighi gestionali, l’Amministrazione aveva dapprima intimato la risoluzione del contratto, successivamente superata mediante la stipula di un atto di transazione. Ritenuto il concessionario nuovamente inadempiente rispetto agli obblighi assunti con tale accordo, il Comune ha quindi dichiarato la definitiva risoluzione del rapporto concessorio.
Avverso tale determinazione la società mandataria del RTI ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R., deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie procedimentali e l’insussistenza dei presupposti dell’inadempimento. L’Amministrazione resistente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito la natura del rapporto giuridico oggetto di causa, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione della gestione di impianti sportivi comunali deve essere qualificata come concessione di pubblico servizio. Secondo i giudici, il criterio distintivo tra concessione di bene e concessione di servizio risiede negli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione concedente: qualora la gestione travalichi il mero utilizzo del bene e sia funzionale alla realizzazione di finalità di interesse generale, il rapporto assume necessariamente la natura di servizio pubblico.
Nel caso di specie, la gestione dell’impianto natatorio risultava chiaramente strumentale alla promozione dello sport, all’aggregazione sociale e al miglioramento della qualità della vita della comunità locale. La lex specialis e il contratto di concessione prevedevano, infatti, specifici obblighi in capo al concessionario in ordine all’organizzazione di corsi di nuoto, attività sportive per le scuole, utilizzo dell’impianto da parte delle associazioni del territorio e garanzia di un ampio accesso dell’utenza. Tali elementi hanno indotto il T.A.R. a ritenere prevalente la componente funzionale e gestionale del servizio, rispetto alla mera disponibilità del bene pubblico.
La riconduzione della fattispecie nell’ambito della concessione di pubblico servizio comporta l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici, come espressamente previsto anche dalla normativa di settore in materia di impianti sportivi. Tuttavia, ciò non implica automaticamente la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie inerenti al rapporto concessorio.
Muovendo da tali premesse, il Collegio ha chiarito che, anche nelle concessioni di pubblico servizio, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, quando abbiano ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali e le conseguenze patrimoniali dello stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che l’Amministrazione eserciti poteri autoritativi. Nel caso esaminato, la risoluzione contestata si fondava esclusivamente su profili paritari del rapporto, quali il mancato pagamento di canoni e utenze e la violazione degli impegni assunti con l’atto di transazione, senza che venisse in rilievo l’esercizio di un potere pubblico in senso proprio.
In conclusione, il T.A.R. Toscana, pur ribadendo con chiarezza la natura di concessione di pubblico servizio della gestione degli impianti sportivi comunali, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti innanzi al giudice ordinario.
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