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13 Gennaio 2023

Procedimento per incanti: pubblicazione degli atti della procedura di affidamento.

Procedimento per incanti: pubblicazione degli atti della procedura di affidamento.

Omessa pubblicazione dell’avviso d’asta ed inosservanza del termine dilatorio per la presentazione delle offerte in una procedura di asta pubblica.

 

Con determina dirigenziale veniva indetta una procedura di affidamento in locazione mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete.

La ricorrente, in qualità di aspirante partecipante alla gara, chiedeva l’annullamento della procedura di affidamento lamentando, con il primo motivo di ricorso, l’inosservanza delle disposizioni dettate dal R.D. n. 827/1924 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” in materia di pubblicazione degli atti della procedura di affidamento.

Con il secondo motivo la ricorrente chiede l’annullamento della procedura di gara poiché l’Amministrazione avrebbe concesso un termine di soli dodici giorni per la presentazione delle offerte invece dei quindici giorni stabiliti dall’art. 64 R.D. n. 827/1924, peraltro senza motivare in alcun modo le ragioni di urgenza di tale scelta.

Il TAR per la Toscana, Sezione Terza, con sentenza n. 01187/2021 accoglie il ricorso ed annulla l’avviso pubblico di gara e di tutti gli atti e provvedimenti successivi, compresa l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata nonché l’invito alla stipula del contratto.

I giudici precisano innanzitutto che “i contratti c.d. attivi della pubblica amministrazione […] sono soggetti all’applicazione del regolamento di cui al R.D. n. 827/1924, mentre sono estranei al campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fatta salva l’applicazione dei principi dettati dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016”.

Quanto al primo motivo di ricorso, l’amministrazione non aveva disposto la pubblicazione dell’avviso di gara all’albo pretorio online del Comune nonostante l’intenzione espressa nella determinazione dirigenziale di indizione della gara. Tale mancanza ha impedito alla ricorrente di conoscere tempestivamente il bando e il termine assegnato per la presentazione delle offerte, informazioni che non erano reperibili nella determina dirigenziale. L’avviso di gara risulta quindi viziato per contrarietà all’art. 64 R.D. n. 827/1924 che dispone quanto segue: “L’avviso d’asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’incanto e di quello per la successiva aggiudicazione”.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il termine dilatorio di quindici giorni per la presentazione delle offerte è funzionale a garantire la massima partecipazione alla procedura e va coordinato con il termine per la presentazione delle offerte, che in base agli artt. 75 e 76 del R.D. n. 827/1924 coincide con il giorno precedente a quello in cui si tiene l’asta. Inoltre, l’amministrazione non aveva provveduto a giustificare né negli atti di indizione e neppure nel bando medesimo,  la deroga a tale termine, come invece avrebbe dovuto fare in base a quanto stabilito nello stesso art. 64 della normativa in esame.

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