• La verifica di equivalenza dei CCNL

    Blog

Home   |   Blog   |   La verifica di equivalenza dei CCNL


21 Febbraio 2025

La verifica di equivalenza dei CCNL

La verifica di equivalenza dei CCNL

Con delibera n. 14 del 14.01.2025, l’ANAC si è occupata dell’annosa questione della verifica di equivalenza dei CCNL.

Nel caso di specie, l’istante contestava l’illegittimità della propria esclusione dalla gara, a causa dell’anomalia della propria offerta. Difatti, nella “Relazione verifica anomalia”, il RUP riteneva il CCNL applicato non equivalente a quello indicato nella lex specialis di gara.

In particolare, l’istante riteneva che l’esclusione disposta dal RUP fosse errata in quanto la mancata equivalenza era stata decisa non a causa di differenze delle “componenti fisse della retribuzione globale annua” o per le “componenti normative” ma per una valutazione errata concernente monte orario, maggiorazione per orario notturno e straordinario, costo del lavoro maggiorato.

Orbene, dal raffronto dei due CCNL, si evincevano difformità, per le quali il RUP stesso aveva chiesto chiarimenti all’operatore.

Più precisamente, nella delibera ANAC si legge che il RUP avesse chiesto approfondimenti circa i seguenti elementi: “«discrepanza fra il monte ore settimanale previsto dal CCNL Angaf ed il CCNL Anisa, ossia 39 ore contro 40», oltre che «sul notturno, sugli straordinari e sulla indennità di turno» “.

Conseguentemente ad avviso del RUP, il CCNL dichiarato dall’operatore prevedeva minori tutele economiche e normative rispetto a quello indicato dalla SA.

Giova, peraltro, evidenziare che le giustificazioni presentate dall’istante non erano coerenti in quanto, considerata l’indicazione, nell’offerta economica, del costo medio orario del lavoro  pari a euro 17,44, in sede di verifica dell’anomalia, nell’ asseverazione del consulente del lavoro incaricato dalla SA, il costo orario medio risultava di euro 15,27 e non di euro 17,44 (come invece dichiarato dall’operatore).

Vieppiù, il costo orario medio con l’opzione di lavoro H 24 risultava di euro 16,79, importo non coincidente con quello pari a 25,33 euro indicato dalla SA negli atti di gara.

Tanto premesso, l’ANAC argomenta che difficilmente due CCNL possano esattamente coincidere, anche nello stesso articolato. Pertanto, la dichiarazione di equivalenza deve avere come obiettivo quello di dimostrare che il CCNL diversamente applicato garantisca le medesime tutele di quello fornito dalla SA.

Nella delibera, inoltre, si legge expressis verbis qual è la procedura da seguire. Più precisamente: ”La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. Si suggerisce di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste. Quanto alla valutazione di equivalenza delle tutele normative sono presi a riferimento i parametri relativi a:

  • la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
  • la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
  • la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
  • la durata del periodo di prova;
  • la durata del periodo di preavviso;
  • durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
  • malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
  • maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
  • monte ore di permessi retribuiti;
  • bilateralità;
  • previdenza integrativa;
  • sanità integrativa”.

Da ultimo, si rammenta che, come indicato nella Circolare INL n.2 del 28.07.2020, per poter considerare equivalenti due CCNL le difformità riscontrate devono risultare marginali.

Nel caso oggetto di disamina, il RUP evidenziava che erano stati riscontrati scostamenti sia con riferimento alle tutele economiche sia a quelle normative. Assumendo, in questo ultimo caso, che le divergenze fossero di numero superiore a due voci. Per la precisione, dal raffronto operato, il CCNL indicato dall’OE risultava peggiorativo per 7 voci rispetto alle 13 oggetto di analisi.

L’ANAC, dunque, evidenzia che la SA ha condotto un’istruttoria completa tanto da non potersi ritenere viziata di irragionevolezza o illogicità: difatti,  la SA ha proceduto attivando un procedimento di verifica di anomalia, in corretto contraddittorio, richiedendo delucidazioni, facendosi supportare anche da un consulente del lavoro e verificando gli elementi sia normativi sia economici dei CCNL, come peraltro richiesto dal Codice.

Ti è piaciuto questo articolo?