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19 Aprile 2024

Il ruolo centrale dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara pubblica: analisi giuridica e relative implicazioni pratiche

Il ruolo centrale dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle procedure di gara pubblica: analisi giuridica e relative implicazioni pratiche

Nel panorama delle procedure di gara pubblica, l’adozione e l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) riveste un’importanza sempre maggiore, poiché contribuiscono a guidare le politiche economiche e ambientali verso un futuro più sostenibile.

Difatti, l’Amministrazione si pone come volano della sostenibilità nei confronti degli operatori di mercato. E ciò, prevedendo il rispetto obbligatorio dei CAM ex art. 572 D. Lgs. n. 36/2023 – per specifiche categorie – nonché prevedendo talvolta il rispetto dei CAM come criteri premianti (laddove non obbligatori). 

“Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal “Piano d’Azione per la Sostenibilità̀ Ambientale dei Consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione…”

Tuttavia, la mancata inclusione dei CAM nei bandi di gara solleva una serie di interrogativi legati alla legittimità delle procedure stesse e all’obbligo delle Stazioni Appaltanti di integrare automaticamente tali criteri nella documentazione di gara. 

Un punto fondamentale per comprendere la questione è il riconoscimento dei CAM come obblighi cogenti per le Stazioni Appaltanti, i quali devono essere automaticamente integrati nella documentazione di gara, anche in assenza di una specifica menzione nei bandi. 

Secondo la giurisprudenza consolidata, i CAM non sono semplici norme programmatiche, ma costituiscono veri e propri obblighi immediatamente cogenti. 

Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze, evidenziando l’importanza cruciale dei CAM nel contesto delle politiche ambientali e della sostenibilità economica.

Le sentenze del TAR Lazio, Sez. II ter, del 6 marzo 2024 nn. 4493, 4494 e 4495 forniscono un’illuminante prospettiva. 

Nel caso in questione, un operatore economico impugnava l’aggiudicazione di tre lotti per il servizio di pulizia, sostenendo che la mancata inclusione dei CAM nel bando di gara rendesse l’intera procedura illegittima. 

Il TAR respingeva tale motivo di doglianza per mancata impugnazione tempestiva della legge di gara entro trenta giorni dalla pubblicazione, evidenziando – tra l’altro  – che la mancanza dei CAM non giustificasse automaticamente un’impugnazione immediata del bando. E ciò, poiché tale vizio, come riconosciuto dalla giurisprudenza non ricade “nei casi eccezionali di cause escludenti o impeditive (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773). 

Ed ancora il TAR affermava che “quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara (…) posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali”.

Tanto precisato, il TAR richiamava l’applicazione del principio dell’eterointegrazione dei CAM nella documentazione di gara, per il quale ne caso in cui i CAM non fossero esplicitamente menzionati nei bandi, dovrebbero essere automaticamente integrati nella legge di gara stessa. 

Questo principio, quale strumento giuridico del “Piano d’Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” (cfr., da ultimo, D.M. 3 agosto 2023), è fondamentale per garantire la coerenza e l’efficacia delle procedure di gara pubblica, assicurando che gli operatori economici dispongano di tutte le informazioni rilevanti per formulare offerte consapevoli e conformi agli obiettivi ambientali e/o sociali, 

Le implicazioni pratiche di questa analisi sono rilevanti per le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici coinvolti nelle procedure di gara pubblica. Per le Stazioni Appaltanti, è essenziale garantire che i CAM siano adeguatamente integrati nella documentazione di gara al fine di conformarsi alla normativa vigente e promuovere obiettivi ambientali e di sostenibilità. Per gli operatori economici, è importante comprendere l’importanza dei CAM e vigilare affinché vengano rispettati durante il processo di gara.

Nel caso in questione, il TAR precisava che il ricorrente, non solo attendeva di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, per decidere se impugnare la lex specialis o meno, ma peraltro nulla eccepiva circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati; bensì, come detto, asserendo in generale l’illegittimità della legge di gara per la violazione asserita di questi ultimi.

Il ricorrente, in particolare – come bene evidenziato dalle resistenti -, non indica specifiche violazioni dei c.d. CAM operate dai concorrenti in sede di offerta, bensì si duole, in via del tutto generale e senza precisare altro, che le prescrizioni dei due decreti ministeriali e dei relativi allegati non sarebbero in alcun modo contemplate nella legge di gara, sebbene essa coinvolga, quanto a prestazioni richieste all’aggiudicatario, le materie della cura del verde pubblico e dell’uso dei detergenti oggetto delle prescrizioni ministeriali. A fronte di censure così congegnate, pertanto, non mette conto indagare se i c.d. CAM siano, o non, suscettibili di eterointegrare la lex specialis nella gara (il che attiene, invece, al merito del ricorso), in quanto la questione della immediata impugnabilità (o non) del bando attiene alla preliminare questione della tempestività del gravame”.

Per l’effetto il TAR respingeva il ricorso poiché irricevibile e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. 

In conclusione, l’incorporazione dei CAM nelle procedure di gara pubblica rappresenta un passo significativo verso una maggiore sostenibilità ambientale e una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. Tuttavia, è fondamentale che questa integrazione avvenga in modo efficace e coerente al fine di garantire la trasparenza e l’equità delle procedure di gara. In futuro, ci si aspetta che il ruolo dei CAM continui a crescere, riflettendo l’importanza crescente delle considerazioni ambientali nelle decisioni di approvvigionamento pubblico e anticipando una maggiore attenzione e sensibilità verso i temi della sostenibilità.

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