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01 Aprile 2022
Delibera ANAC per le pari opportunità
Pubblicata la Delibera ANAC finalizzata a monitorare l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
L’ ANAC ha adottato con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022 le modalità per l’individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.
Gli obblighi comunicativi si riferiscono al completamento dei campi in merito a:
- previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021);
- previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato, secondo il menu proposto dall’ANAC stessa;
- richiamo nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito alla necessità da parte del concorrente o dell’offerente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
Si pone pertanto di fatto un nuovo obbligo dichiarativo in carico alle stazioni appaltanti beneficiare del PNRR.
Tali obblighi informativi dovranno essere comunicati tramite il sistema SIMOG, con l’acquisizione di un CIG ordinario. Tuttavia, l’ANAC, nel cercare di mantenere il rispetto del principio “once only principle”, comunica che “ Al fine di agevolare la comunicazione dei dati e delle informazioni ritenuti utili, nel rispetto del principio dell’unico invio e favorendo la standardizzazione, la digitalizzazione, la completezza e la disponibilità in tempo reale degli stessi, sta provvedendo all’aggiornamento dei modelli informatici già in uso per la comunicazione delle cause di esclusione e delle notizie utili. I nuovi modelli saranno resi disponibili nel prossimo mese di aprile.”
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Di interesse per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici è sicuramente la griglia relativa alle “cause di esclusione”, in cui sono chiarite, per le procedure PNRR, le cause con cui la stazione appaltante può procedere all’esclusione per mancato adempimento.
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- operatori economici che occupano più di 50 dipendenti: Omessa presentazione, al momento della presentazione dell’offerta, della copia dell’ultimo rapporto redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
L’esclusione non pregiudica la partecipazione alle future gare, ma solo l’inserimento nel casellario. - tutti gli operatori economici: Non aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68: l’offerta è irregolare.
La conseguente esclusione non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure di affidamento se regolarizza la propria posizione.
La notizia è inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata, ai soli fini del monitoraggio. - tutti gli operatori economici. Non aver assunto, al momento della presentazione dell’offerta l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile: l’offerta è irregolare.
La conseguente esclusione non pregiudica la partecipazione dell’operatore economico a future procedure di affidamento.
La notizia è inserita nel Casellario informatico in una sezione riservata, ai soli fini del monitoraggio.
Da ultimo l’ANAC riporta le clausole e gli effetti dell’inadempimento in fase di aggiudicazione ed in fase di esecuzione contrattuale, fornendo in questo caso delle informazioni che possono sicuramente risultare utili e pragmatiche per le Amministrazioni che si accingono a pubblicare procedure di gara in ambito PNRR.
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