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06 Giugno 2025
T.A.R. Campania: non è ammesso l’avvalimento della Certificazione della Parità di Genere
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II, ha emesso in data 23 maggio 2025 la sentenza n. 03963/2025, nel contesto di una procedura di gara per l‘affidamento del servizio di gestione del verde pubblico nel comune di Marano di Napoli.
La ricorrente ha contestato vari aspetti della procedura di gara, tra cui l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria, l’attribuzione dei punteggi, la valutazione di congruità dell’offerta e, in particolare, l’interpretazione del bando relativamente all’avvalimento premiale della certificazione sulla parità di genere.
Il TAR Campania ha esaminato le questioni sollevate dalla ricorrente, concentrandosi, tra le varie questioni, sull’avvalimento premiale per il certificato UNI PDR 125:2022.
La società aggiudicataria aveva infatti ottenuto 10 punti nell’offerta tecnica grazie a un contratto di avvalimento con la società ausiliaria, che metteva a disposizione tale certificato.
Il TAR ha stabilito che tale requisito non poteva essere oggetto di avvalimento, trattandosi di requisito soggettivo e “non trasferibile”, legato all’identità etica, organizzativa e professionale del concorrente.
Inoltre, il TAR chiarisce che la certificazione di parità di genere ha una natura particolare:
“La natura della certificazione e, dunque, l’attribuzione del punteggio premiale è previsto a riconoscimento di una condizione soggettiva del concorrente che deve sussistere al momento della gara ed è connessa alla propria struttura ed articolazione aziendale.“
Il Tribunale evidenzia lo scopo della previsione normativa: “L’art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, che prevede l’attribuzione del punteggio premiale alle imprese che abbiano adottato politiche tese al raggiungimento della parità di genere, persegue lo scopo di sollecitare le imprese ad adottare politiche organizzative e produttive orientate al raggiungimento di obiettivi primari e superindividuali e, quindi, a premiare la condizione soggettiva di quel concorrente che ha già posto in atto le misure concrete e conseguito la parità di genere, o è in via di conseguimento della medesima, ma soprattutto al quale siano riferibili direttamente.”
Inoltre, il TAR stabilisce il principio fondamentale secondo cui “la relativa certificazione, proprio perché riguardante una qualifica soggettiva ed anche etica dell’impresa concorrente alla gara, non può essere oggetto di ‘prestito’ in avvalimento ad altra impresa, perché si tratterebbe di prestito meramente cartolare, non affiancato dalla effettività del rispetto delle politiche di parità di genere all’interno dell’organizzazione dell’impresa ausiliata.“
“Ne consegue, pertanto, che il contratto d’avvalimento concluso nel caso di specie, non è idoneo a trasferire il requisito in capo alla concorrente, né appare sufficiente che nel contratto stesso si preveda attività di consulenza, messa a disposizione di standard operativi e procedure di intervento o anche supporto tecnico-organizzativo all’impresa ausiliata.”
E conclude:
“Invero un simile contratto di avvalimento è inidoneo a garantire che le procedure adottate siano effettivamente funzionali ed efficaci al raggiungimento della parità di genere nell’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliata, anche perché una simile valutazione è riservata unicamente agli organismi di certificazione accreditati.”
Questa decisione del TAR risulta particolarmente rilevante perché:
- Chiarisce i limiti dell’avvalimento: Nonostante il Codice degli Appalti preveda l’avvalimento per il miglioramento dell’offerta tecnica (art. 104 c. 12 del Codice), il TAR stabilisce che non tutti i requisiti tecnici sono “prestabili”.
- Distingue tra requisiti oggettivi e soggettivi: I requisiti che attengono alla struttura organizzativa e ai valori etici dell’impresa non possono essere trasferiti attraverso avvalimento.
- Tutela la sostanza sulla forma: Impedisce che il sistema premiale venga aggirato attraverso prestiti meramente formali che non corrispondono a reali politiche aziendali, proprio come nel caso del possesso del certificato sulla Parità di Genere.
La sentenza crea un precedente importante che limita l’applicazione dell’avvalimento ai soli requisiti effettivamente trasferibili, escludendo quelli che per loro natura devono essere propri dell’impresa concorrente, come le certificazioni etiche e organizzative.
In conclusione, Il TAR ha stabilito che l’avvalimento della certificazione di parità di genere è illegittimo perché contrario alla natura stessa del requisito, che mira a premiare imprese che abbiano effettivamente implementato politiche di parità nella propria organizzazione, non quelle che se ne “prestano” formalmente da terzi.
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