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25 Aprile 2025
Sopralluogo e garanzia di anonimato
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sez. I, con sentenza n. 227 del 28.03.2025, si pronuncia sulla necessità di garantire l’anonimato degli operatori economici che effettuano il sopralluogo per la partecipazione a procedure di gara.
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia e di manutenzione degli immobili e degli impianti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, la ricorrente, gestore uscente del servizio, impugna gli atti di gara e il provvedimento di proroga dei termini di presentazione delle offerte, in quanto la Stazione appaltante, nel comunicare tale proroga, avrebbe, tra l’altro, violato il principio dell’anonimato, rendendo noto l’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio.
La decisione di concedere la proroga, infatti, è stata resa nota con un’unica mail diretta a tutti i potenziali concorrenti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio, i quali hanno avuto la possibilità di conoscere i nominativi degli operatori economici verosimilmente interessati a presentare offerta.
Il motivo di ricorso merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Come evidenziato dalla ricorrente, il principio dell’anonimato dei concorrenti costituisce uno dei pilastri delle procedure ad evidenza pubblica.
Garantire l’anonimato, infatti, consente di evitare possibili accordi collusivi fra gli operatori interessati e, pertanto, è fondamentale che prima della presentazione delle offerte la Stazione appaltante eviti di rendere nota l’identità dei potenziali offerenti.
Allo stesso modo, l’anonimato deve essere garantito in fase di risposta ai chiarimenti. È noto, infatti, che in sede di pubblicazione dei chiarimenti la Stazione appaltante non deve rivelare il nominativo dell’operatore economico che ha formulato il quesito, e ciò anche al fine di non consentire agli altri operatori di intuire, in base al tenore della richiesta, in che modo sarà articolata l’offerta.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha correttamente rispettato l’anonimato nella pubblicazione dei chiarimenti, pertanto, avrebbe dovuto seguire il medesimo approccio anche per la comunicazione della proroga dei termini di gara.
Inoltre, nella vicenda in esame, a nulla rileva il fatto, evidenziato dalla Stazione appaltante, che il ricorrente – gestore uscente – fosse presente ai sopralluoghi e in tal modo si fosse già avvantaggiato della possibilità di conoscere l’identità dei possibili concorrenti. Il R.U.P., infatti, si è certamente avvalso dell’ausilio del gestore uscente per condurre i sopralluoghi, ma senza comunicare i nominativi degli operatori che lo avrebbero effettuato.
Il principio dell’anonimato deve essere tutelato a maggior ragione in caso di sopralluogo obbligatorio, in quanto solo i soggetti che lo effettuano possono poi presentare offerta. Pertanto, l’elenco degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo coincide di fatto con l’elenco dei partecipanti, fatta eccezione per il caso in cui alcuni dei soggetti potenzialmente interessati decida all’ultimo di non presentare l’offerta.
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