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27 Maggio 2022
Consorzi stabili: il cumulo alla rinfusa non opera per i requisiti di partecipazione
Un concorrente costituito in forma di consorzio stabile partecipava ad un affidamento avente ad oggetto un appalto di servizio di supporto ad impianti industriali, risultandone aggiudicatario.
Successivamente, a seguito della verifica dei requisiti, la stazione appaltante provvedeva alla revoca dell’aggiudicazione sulla base della carenza di un requisito di partecipazione in capo alla consorziata designata per l’esecuzione dei servizi.
Difatti, il bando di gara prescriveva, tra i requisiti di partecipazione di capacità professionale e tecnica, che gli operatori economici possedessero le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e 45001:2018 per tutti i servizi oggetto dell’appalto e l’aggiudicatario risultava sprovvisto delle certificazioni valide relative all’oggetto della gara.
Il consorzio stabile escluso dalla procedura di gara ha proposto ricorso al TAR del Lazio avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione sulla base di un unico motivo di ricorso, sostenendo che:
- le certificazioni di qualità venivano richieste dalla stazione appaltante relativamente all’offerta tecnica, non fungendo così da requisito di qualificazione per la consorziata designata quale esecutrice;
- le suddette certificazioni, seppure considerate come requisito di qualificazione, erano in possesso del consorzio in proprio in virtù del cd. “cumulo alla rinfusa”.
Il TAR, con sentenza del 3 marzo 2022, n. 2571, respinge il ricorso, sostenendo che:
- con riguardo alla considerazione che il possesso della certificazione di qualità potesse riguardare l’offerta tecnica, i giudici richiamano quanto sostenuto da consolidata giurisprudenza, secondo cui “Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione” precisando che “Siffatto principio cardine, va precisato per completezza, tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione”.
- Con riguardo alla tesi della ricorrente secondo cui tali certificazioni di qualità seppur non possedute dalla consorziata esecutrice potessero essere riconosciute in capo al consorzio in base al cd. cumulo alla rinfusa, l’art l’47, co. 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal cd. Decreto Sblocca cantieri, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, stabilisce che in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Inoltre, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 del Codice, il cd. cumulo alla rinfusa vale soltanto per la “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera” ed è computato “cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.
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