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09 Settembre 2022

Nuovi Cam Edilizia

Pubblicato l’aggiornamento dei CAM Edilizia che si applicheranno a tutte le tipologie di opere.

Nuovi Cam Edilizia

Sono stati approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256 e pubblicati in GURI – n. 183 del 6 agosto 2022- gli aggiornamenti ai CAM per Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

 

I CAM entreranno in vigore entro 120 giorni a decorre dal 6 agosto 2022 (quindi a partire dal 4 dicembre 2022). Le novità introdotte dal Decreto sono di rilievo.

Come primo aspetto è da notare che i CAM si applicano in linea estesa a tutte le opere di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, rientranti nelle definizione del Codice Appalti di cui all’art. 3 lettere nn), oo-quater) e oo-quinques).

La scelta di estensione delle categorie di opere è certamente dettata dagli obiettivi fissati nel PNRR, largamente incentrati nei finanziamenti di lavori pubblici, per cui la volontà legislativa di ampliare il raggio di applicazione i CAM appare quanto mai storicamente appropriata.

In secondo luogo, è di interesse tra le varie novità, l’obbligo di redazione della cosiddetta “Relazione CAM” nella quale il progettista, nelle varie fasi di progettazione, descrive e motiva l’applicazione di ciascuna delle specifiche tecniche minime vincolanti, evidenziando, in alternativa, le ragioni normative e tecniche per cui non ne sia fattibile l’applicazione. Tale relazione risulta essere obbligatoria ai sensi dell’art. 34 c. 1 del codice appalti.

In linea con la precedente stesura, sui materiali utilizzati, quali ad esempio legno, materiali di combustione, oli e grassi, materie plastiche, il CAM fissa i parametri minimi e premianti.

Con riferimento ai criteri premianti, la cui applicazione non è obbligatoria per la stazione appaltante – ex art. 34 c. 2 del d.lgs. 50/2016 – risulta interessante un nuovo criterio di valutazione relativo alle competenze tecniche dei progettisti.

E’ di assoluta novità l’attribuzione di punti tecnici sulle competenze di progettazione in BIM con informazioni ambientali, attribuendo la facoltà di assegnare punteggio al concorrente che “si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche”.

Un altro criterio di novità è dato dalla possibilità di attribuire punteggio tecnico premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria  – di cui all’art 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

Secondo i nuovi CAM “La comprova del requisito è data tramite produzione di un’attestazione di conformità al criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating Scheme”.

In analogia al progettista, anche per l’impresa appaltatrice concorrente che esegue i lavori è possibile

attribuire punti tecnici qualora l’impresa “sia stata sottoposta ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).”

È possibile inoltre assegnare un ulteriore punteggio premiante all’operatore economico che “fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

Rispetto ai criteri dei progettisti, che potrebbero essere valutati in modalità Tabellare, questo ultimo criterio, in ottica di catena di fornitura sostenibile, dovrà necessariamente essere ulteriormente dettagliato e decritto dalle stazioni appaltanti nella lex specialis, sia per fissare quale livello nella catena di fornitura si intende premiare, sia i criteri di valutazione discrezionale che saranno adottati dalla commissione per confrontare le differenti proposte.

Come ultimo aspetto, si evidenzia che il legislatore prevede l’applicazione dei CAM anche per gli appalti integrati, con previsione di progettazione e di esecuzione lavori (CAM EDILIZIA, paragrafo 4).

Si ricorda infine che i CAM, ai sensi dell’art. 34 sono obbligatori per qualunque importo di affidamento rientrante nel codice appalti.

Quindi anche in caso di affidamenti diretti o di procedure negoziate, è obbligatorio per la stazione appaltante richiedere il rispetto delle specifiche tecniche minime previste nei nuovi CAM edilizia.

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