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29 Settembre 2023

Il Project Financing ad iniziativa privata e il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il Project Financing ad iniziativa privata e il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Con Atto Dirigenziale  prot. n. 1693/2023, l’ANAC ha concluso un procedimento di vigilanza avente ad oggetto un esposto concernente “l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione del tempio crematorio ubicato nelle aree di disponibilità del Comune di S.”.

Nell’Atto suindicato si  evidenzia che è preclusa alla Stazione Appaltante di richiedere ai concorrenti,  nell’ambito delle procedure di project financing ad iniziativa privata, la presentazione di un’offerta che contenga  un livello progettuale successivo a quello di fattibilità tecnico – economica.

Nel caso di specie, l’esponente asseriva che la Stazione Appaltante avesse indetto una procedura di project financing a iniziativa privata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016, richiedendo nella documentazione di gara la presentazione, in sede di offerta, di un progetto definitivo, in violazione della disciplina normativa di settore e del principio di concorrenza.

In sede di chiarimenti, il comune di S. ha sostenuto la correttezza della procedura indetta, giustificandola con riferimento al rinvio operato dall’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50 del 2016 alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4,5,6,7 e 13, e in particolare al comma 5, secondo cui “oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione”.

L’ANAC, al contrario, nell’atto oggetto di disamina, sottolinea come il prerequisito per l’attivazione della procedura di finanza pubblica sia la predisposizione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, che verrà posto a base della gara. 

Il bando deve specificare l’eventualità di richiedere all’operatore che si aggiudicherà la procedura di apportare al progetto definitivo eventuali modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto e conseguentemente, la concessione verrà aggiudicata al promotore solo successivamente alla sua accettazione delle modifiche e dell’eventuale adeguamento al piano economico-finanziario. 

Se l’aggiudicatario non acconsente a modificare il progetto, l’Amministrazione può chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria di accettare le modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore, alle stesse condizioni proposte al promotore e da questi non accettate, stipulando quindi il contratto di concessione con uno di essi. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 183 comma 9, occorre presentare: il progetto definitivo unitamente a una bozza di convenzione, a un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito (o da una società di servizi costituita dall’istituto di credito o una società di revisione) e alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. 

Scaduto il termine di ricezione delle offerte, l’Amministrazione aggiudicatrice le esamina, redige una graduatoria e nomina aggiudicatario del bando il soggetto che ha presentato la migliore offerta. 

Al contrario, la procedura della finanza di progetto su iniziativa di un operatore economico, disciplinata dal comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 2016,  prevede che un soggetto privato sottoponga una proposta di realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione: la proposta presentata dall’operatore economico deve contenere un progetto di fattibilità.

L’amministrazione valuta la proposta entro tre mesi, svolgendo una verifica di fattibilità e invitando l’operatore proponente ad apportare al progetto di fattibilità eventuali modifiche necessarie alla sua approvazione; qualora il proponente non dovesse apportare le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata positivamente. 

In caso di valutazione positiva, il progetto di fattibilità viene inserito negli strumenti di programmazione approvati. 

In sede di approvazione del progetto, il proponente è tenuto ad apportare eventuali ulteriori modifiche richieste e in difetto, il progetto si considera non approvato. 

Il progetto di fattibilità approvato viene quindi posto a base di una gara per l’affidamento della concessione, alla quale viene invitato il proponente.

Il bando di gara deve specificare che l’amministrazione ha la possibilità di richiedere al promotore e agli altri concorrenti la presentazione di eventuali varianti al progetto e deve specificare inoltre che il promotore potrà esercitare diritto di prelazione nel caso non dovesse aggiudicarsi la gara. Pubblicato il bando, ai sensi del comma 15, periodo 13, della disposizione in esame, “i concorrenti, compreso il promotore, devono […] presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13”. 

Se l’operatore economico proponente non dovesse risultare aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, potrà esercitare il citato diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario (art. 183, comma 15, ultimo periodo).

E’ evidente, quindi, che il project financing a iniziativa privata, diversamente dalla procedura ad iniziativa pubblica, prevede che ogni fase di progettazione sia rimessa al privato.

Ne discende che è preclusa alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere ai concorrenti, nell’ambito di una procedura di project financing ad iniziativa privata ai sensi del comma 15 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la presentazione di un’offerta che contenga un livello progettuale successivo. 

L’ANAC, nell’atto dirigenziale in oggetto conclude che: ”Il rinvio al comma 5 della disposizione in esame operato dal successivo comma 15 significa che ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte da parte dell’Amministrazione deve essere effettuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto degli aspetti relativi alla qualità del “progetto di fattibilità”, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione”. 

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