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12 Aprile 2024
Partecipazione alla consultazione preliminare di mercato: oneri in tema di trasparenza e dichiarazioni in fase di gara
Le consultazioni preliminari di mercato, facoltative per la Stazione Appaltante e volte ad ottenere dagli operatori economici utili informazioni per la progettazione della gara, possono trattare anche elementi economici, purché sia garantita la pubblicità e trasparenza della fase endo-procedimentale di pubblicazione e gli operatori economici coinvolti non sono tenuti a fornire dichiarazioni circa il coinvolgimento nella partecipazione alla gara nel DGUE.
Con riguardo ad un recente caso, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per una biblioteca universitaria, l’ANAC si è espressa circa il parere di precontenzioso presentato da un operatore economico giunto secondo nella graduatoria.
In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancanza di veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente aggiudicatario dell’affidamento all’interno del proprio DGUE, non avendo quest’ultimo dichiarato di aver partecipato, coadiuvando la Stazione Appaltante nella preparazione dei documenti di gara, nell’individuazione e nella formulazione dei prezzi a base d’asta per le opere oggetto della procedura.
La ricorrente lamenta in particolare che l’operatore economico aggiudicatario aveva, nella fase di consultazione di mercato, presentato dei preventivi relativi a voci di spesa significative, finendo, a detta della seconda in graduatoria, dunque per avere un ruolo di vantaggio nella procedure a evidenza pubblica falsando di conseguenza il principio della libera ed equa concorrenza economica.
L’ANAC, investita della richiesta di parere sulla situazione sopra esposta, ha evidenziato, all’interno della Delibera 114/2024, i tratti essenziali della normativa in vigore, enucleando a riguardo le proprie interpretazioni.
L’Autorità inizia la propria disamina partendo dall’articolo 95 del D.lgs. 36/2023, all’interno del quale vi è la previsione dell’esclusione dell’operatore economico dalla procedura nel caso in cui venisse accertata una distorsione della libera concorrenza economica a causa dell’ausilio di quest’ultimo alla Stazione Appaltante nella consultazione preliminare di mercato.
L’ANAC poi passa alla disamina dell’art. 77 del Codice, all’interno del quale vengono disciplinate le consultazioni preliminari di mercato, stabilendo le condizioni per l’utilizzo delle informazioni ottenute e le misure minime per garantire la trasparenza e la concorrenza.
L’Autorità conclude poi la sua disamina normativa citando l’articolo 78 del Codice, all’interno del quale è descritta la previsione dell’adozione, da parte della Stazione Appaltante, di misure adeguate minime al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza nei casi in cui vi sia la partecipazione alla procedura di un concorrente che ha fornito il proprio supporto nella predisposizione degli elementi economici della procedura.
Nel caso in esame, l’ANAC ha evidenziato come, secondo la sua interpretazione, la Stazione Appaltante abbia adottato le misure richieste ai sensi dell’articolo 78 del Codice, non alterando di conseguenza l’eguaglianza tra gli operatori partecipanti.
Nello specifico, tutte le informazioni raccolte nella fase di preparazione della gara sono state messe a disposizione di tutti i partecipanti cosi come i preventivi forniti dall’operatore poi risultato vincitore della procedura, garantendo inoltre un tempo congruo per la presentazione delle offerte.
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In base alle indagini condotte, non è emerso alcun vantaggio dal coinvolgimento precedente nella formazione dei prezzi.
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Poiché i preventivi sono stati resi noti a tutti i concorrenti e non è stata fornita alcuna prova di un vantaggio concorrenziale, non sussistono i presupposti per l’esclusione dell’aggiudicatario.
Inoltre, l’ANAC ha stabilito che non vi è alcun onere dichiarativo in fase di gara per gli operatori economici che forniscono preventivi al progettista incaricato di formulare i prezzi, a condizione che siano state adottate misure adeguate al fine di evitare distorsioni della concorrenza.
L’Autorità ha inoltre dichiarato come non sussista nessun onere dichiarativo nel DGUE in capo all’operatore aggiudicatario, proprio in virtù del fatto che la Stazione Appaltante, in fase di consultazione del mercato, ha reso chiaro e trasparente il coinvolgimento di quest’ultimo nella fase preliminare della procedura.
In conclusione, l’ANAC ha confermato che nel caso in esame non sono stati riscontrati motivi sufficienti per escludere l’aggiudicatario dall’appalto.
Le misure adottate dalla Stazione Appaltante nella fase di consultazione preliminare di mercato hanno garantito la pubblicità, la trasparenza e la par condicio tra gli operatori economici che hanno aderito alla consultazione, mentre il coinvolgimento precedente degli operatori economici nella formazione dei prezzi non ha comportato vantaggi competitivi indebiti.
Quindi, una corretta consultazione del mercato può coinvolgere anche l’analisi dei prezzi purché sia la fase di consultazione sia orientata a massimizzare la pubblicità, sia le informazioni fornite dagli operatori economici siano poi oggetto di massimizzazione della trasparenza.
In conclusione, gli operatori economici che partecipano alla consultazione del mercato non hanno alcun onere dichiarativo nella successiva fase di gara.
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