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12 Gennaio 2024
L’importanza della chiara definizione del contratto di avvalimento tecnico-operativo esperienziale nelle gare di appalto pubblico
Il Consiglio di Stato ha recentemente affrontato la questione relativa al contratto di avvalimento tecnico-operativo esperienziale nel contesto delle gare d’appalto pubblico. L’importanza di indicare chiaramente le risorse messe a disposizione e garantire l’esecuzione personale delle prestazioni è stata sottolineata in una pronuncia che conferma la decisione del TAR in un caso specifico.
Nel caso preso in esame, un Comune aveva affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per il recupero di alcune zone cittadine a un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), che a sua volta aveva fatto ricorso all’avvalimento.
La società ricorrente lamentava la nullità per indeterminatezza e genericità dei due contratti di avvalimento prodotti dall’aggiudicataria, i quali non recavano alcuna indicazione specifica delle risorse messe a disposizione degli ausiliari.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania con sentenza n. 2312 del 2023, accoglieva il ricorso sul presupposto che l’avvalimento a cui aveva fatto ricorso l’aggiudicatario doveva qualificarsi come operativo, poiché gli ausiliari si impegnavano a prestare requisiti di capacità tecnico – professionale.
Il TAR riteneva dunque fondata la doglianza prospettata dal ricorrente, tenuto conto che i due contratti di avvalimento, denotavano le carenze lamentate, non contenendo alcuna indicazione delle effettive risorse messe a disposizione dagli ausiliari, che sarebbero state oggetto di avvalimento.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 dicembre 2023, n. 11186, ha confermato la tesi del TAR, qualificando l’avvalimento come “tecnico-operativo di tipo esperienziale”, ossia una forma di avvalimento operativo che concerne i titoli di studio e professionali e le esperienze professionali pertinenti.
Tale decisione si basa sul fatto che il disciplinare di gara richiedeva, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione di servizi specifici negli ultimi dieci anni. Si tratta, quindi, di un avvalimento che valorizza l’esperienza maturata nell’attività professionale.
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’avvalimento esperienziale rientra nella categoria tecnico-operativa, concentrandosi sulla valorizzazione dell’esperienza maturata nella specifica attività richiesta. Si tratta di un avvalimento che richiede una messa a disposizione concreta delle risorse, non limitando l’apporto ausiliario alla mera “messa a disposizione”, per la durata dell’appalto, delle relative “risorse necessarie”, di cui il concorrente ausiliato fosse carente. In questo contesto, è fondamentale che i soggetti che prestano i propri requisiti si impegnino effettivamente a eseguire personalmente le prestazioni.
Per garantire la validità del contratto di avvalimento tecnico-operativo esperienziale, il Consiglio di Stato sottolinea la necessità di specificare chiaramente nel contratto l’impegno o la promessa di eseguire direttamente le prestazioni, esigenza che non era stata rispettata nel caso concreto, violando quindi il dettato del disciplinare.
Sussiste sempre, continua il Collegio, l’esigenza di una concreta messa a disposizione di risorse, specificamente indicate nel contratto. Questo impegno va oltre la generica messa a disposizione di risorse, sia reali che personali, essendo le prestazioni in questione di carattere infungibile, essendo strettamente legate ai titoli di studio e alle esperienze professionali pertinenti.
In conclusione, la recente decisione del Consiglio di Stato sottolinea l’importanza di una chiara definizione del contratto di avvalimento tecnico-operativo di tipo esperienziale nelle gare d’appalto pubblico.
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