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25 Luglio 2025

Il DL infrastrutture: le modifiche al collegio consultivo tecnico

Il DL infrastrutture: le modifiche al collegio consultivo tecnico

La legge n.  105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025.

Tra le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 36/2023 si annoverano quelle relative al Collegio Consultivo Tecnico.

Più precisamente, l’articolo 1 al comma 1, lett. b),  ha innovato l’articolo 4, comma 3, lettera b-ter), del decreto-legge n. 35/2023, prevedendo l’obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per i lavori concernenti la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Tale obbligo si ricollega alla funzione deflattiva del contenzioso, tipica dell’istituto in esame, il quale per l’appunto serve a prevenire le controversie e a consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera.

Per quanto concerne invece i compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, il DL infrastrutture ha previsto la riduzione del 50%, rispetto a quelli determinati, ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023.

Oltre alle parti dedicate ai lavori relativi alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, il DL anzidetto ha modificato anche alcune norme dell’allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023.

Tra le novità si riscontra ad esempio al comma 2 dell’art.1 la previsione per la quale nel caso in cui il MIT svolga il ruolo di concedente può nominare un componente del Collegio; quindi non soltanto nel caso in cui partecipi al finanziamento della spesa.

Per quanto concerne invece  i requisiti utilizzabili per provare l’esperienza e  la qualificazione dei componenti il CCT, sono richiesti il dottorato di ricerca in materie di appalti, concessioni e investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Per la comprova dei requisiti è richiesto un periodo di 5 anni. A tal proposito il Decreto specifica che, per il computo degli anni si tiene conto del tempo necessario per l’acquisizione dei requisiti.

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