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16 Giugno 2023

Partecipazione in R.T.I. alle procedure di lavori pubblici

Partecipazione in R.T.I. alle procedure di lavori pubblici

L’ articolo 30 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) disciplina la partecipazione dei concorrenti riuniti alle procedure di lavori pubblici.

In particolare, con riferimento ai requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 65 co. 2 lett. e) del  nuovo codice, il co.2 del citato articolo 30 prevede che:

  1. le quote di partecipazione al raggruppamento possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa riunita;
  2. i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Tale previsione normativa sostituisce integralmente quanto disposto dall’art. 92 co. 2 del D.P.R. 107/2010, già parzialmente modificato a seguito della pronuncia della C.G.U.E. 28 aprile 2022 causa C-642-20. In particolare vengono definitivamente superati le seguenti limitazioni:

  • obbligo per la mandataria e le mandanti di possedere i requisiti di qualificazione ciascuno nella misura minima del 10%;
  • obbligo per la mandataria di assumere in ogni caso i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

La nuova previsione normativa ha quindi attribuito piena discrezionalità al concorrente nella determinazione delle quote di partecipazione e relativa qualificazione, non stabilendo una percentuale minima. D’altra parte si richiede la necessaria triplice corrispondenza tra: quota di partecipazione dichiarata in gara, quota di qualificazione e quota di esecuzione dei lavori. 

Pertanto, salvo eventuali modifiche in corso di esecuzione contrattuale espressamente autorizzate dalla stazione appaltante, le imprese riunite devono eseguire la quota di lavori indicata in sede di offerta e in relazione alla quale hanno dichiarato il possesso del requisito di partecipazione.

La nuova previsione normativa, quindi, persegue un duplice obiettivo: conformarsi alla disciplina comunitaria dei raggruppamenti che ne favorisce la partecipazione non ponendo vincoli alla loro organizzazione interna; tutelare allo stesso tempo l’interesse pubblico a che i lavori siano eseguiti effettivamente dalle imprese i cui requisiti siano stati previamente accertati in sede di gara.

Inoltre, ai sensi dell’art. 30 co. 6 dell’Allegato II.12, gli operatori economici con attestazione SOA di classifica I oppure II che non sono possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo alle procedure di gara nelle quali è richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche pari o superiore alla III.

Quanto sin ora descritto trova applicazione anche per i consorzi ordinari di cui all’art. 65 co. 2 lett. f) del nuovo codice e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE di cui all’art. 65 co 2 lett. h).

Si ricorda, infine, che la nuova disciplina potrà subire ulteriori modifiche in quanto, come previsto all’art. 100 co. 4 del nuovo codice, l’Allegato II.12 sarà integralmente sostituito da un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 co. 1 della Legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC.

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