-
Blog
18 Luglio 2025
E’ ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancata produzione del progetto di assorbimento del personale?

Nel contesto degli affidamenti pubblici con carattere di ripetitività, il D.Lgs. 36/2023 impone l’obbligo di disciplinare l’assorbimento del personale del fornitore uscente: la stazione appaltante, in caso di manodopera, a prescindere dalla percentuale sul valore totale dell’appalto, ha quindi l’obbligo di interpellare l’operatore economico uscente per accertare se intenda cedere, in tutto o in parte, il personale impiegato nello svolgimento del servizio.
Qualora tale disponibilità venga confermata, la stazione appaltante è, successivamente, chiamata a introdurre nel bando una clausola che preveda, in capo al concorrente – quindi già in fase di gara – l’onere di valutare se intende o meno assorbire il personale del fornitore uscente, secondo le proprie esigenze organizzative. In sede di partecipazione, ciascun concorrente deve quindi dichiarare se intende o meno aderire a detta clausola, impegnandosi in modo coerente nella propria offerta tecnica ed economica a garantire, per quanto possibile, la continuità occupazionale.
In tale contesto, la sentenza n. 12690/2025 del TAR Lazio pone chiarezza tra il soccorso istruttorio e le dichiarazioni in merito all’assorbimento del personale.
Il caso nasce dall’esclusione di un concorrente per non aver allegato, in sede di offerta, la dichiarazione attestante la volontà di assorbire il personale del gestore uscente, come previsto dalla documentazione di gara. La società ricorrente ha contestato l’esclusione, sostenendo che la dichiarazione richiesta non fosse da considerarsi elemento essenziale dell’offerta e che, in ogni caso, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per sanare l’eventuale mancanza.
In prima battuta il TAR rileva che: “È incontestato che la società ricorrente non abbia allegato all’offerta tecnica, come prescritto dal Disciplinare, il progetto di riassorbimento, ossia il documento con il quale il concorrente illustra alla stazione appaltante la modalità con la quale intende rispettare la clausola sociale sulla stabilità occupazionale.”
Come specificato nella sentenza, “il tenore letterale della clausola a pena di esclusione è tale da riferirsi, separatamente, a ciascuna delle incombenze richieste nel disciplinare di gara: il progetto di riassorbimento da un lato, l’impegno all’applicazione della clausola per la parità generazionale, di genere e di inclusione lavorativa dall’altro“.
La sentenza sottolinea che la semplice accettazione della disciplina normativa non è sufficiente, poiché “l’avere accettato la disciplina fissata dalla lex specialis non soddisfa l’esigenza della stazione appaltante di conoscere anzitempo come e in che modo il personale uscente verrebbe riassorbito“.
Punto cruciale è che l’obbligo di clausola sociale “non implica che l’aggiudicataria assorba l’intero personale della ditta uscente, bensì (più limitatamente) quello compatibile con le esigenze organizzative dell’imprenditore subentrante“.
Questo si traduce nell’ “obbligo di assunzione prioritaria del personale uscente, fatta salva la libertà dell’aggiudicataria di individuare il proprio fabbisogno“ in termini di figure professionali, quantità di lavoratori e monte ore.
Quindi premesso che, dalla lettura della sentenza, è pacifico che l’operatore economico avrebbe dovuto adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di assorbimento del personale del fornitore uscente, dall’altro lato, il Collegio ha ritenuto errata l’immediata esclusione, osservando che la predetta dichiarazione non possa essere riconducibile tra gli elementi essenziali dell’offerta tecnica.
In tale prospettiva, l’omessa produzione della dichiarazione non può condurre automaticamente all’esclusione del concorrente, ma deve, al contrario, essere considerata una carenza documentale sanabile.
Di conseguenza, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anche perché l’Amministrazione era in possesso dell’offerta tecnica e di quella economica, ed era dunque in condizione di attivare il soccorso per richiedere l’integrazione della dichiarazione. L’assenza di tale attivazione ha comportato, secondo il TAR, una lesione del principio di massima partecipazione e un’applicazione formalistica della clausola sociale non coerente con i principi dell’evidenza pubblica.
Quanto al contenuto della clausola, il TAR chiarisce che essa non impone in via automatica l’assunzione del personale già impiegato dal precedente gestore, ma richiede all’operatore subentrante di tenerne conto nella predisposizione dell’offerta, nel rispetto del proprio assetto organizzativo.
Dunque, la dichiarazione non è un elemento costitutivo dell’offerta, ma un impegno eventuale e successivo, la cui mancata allegazione non può determinare ex se l’esclusione.
Ti è piaciuto questo articolo?

