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16 Maggio 2025

Formazione Sicurezza: le Novità dell’Accordo Stato-Regioni

Formazione Sicurezza: le Novità dell’Accordo Stato-Regioni

L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, rappresenta un passo avanti nell’unificazione e nella semplificazione delle disposizioni che disciplinano questo settore legislativo.

L’accordo dà attuazione all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, rispondendo alla necessità di razionalizzare i vari Accordi Stato-Regioni finora vigenti e armonizzarne i contenuti.

L’obiettivo principale è garantire una formazione più efficace, strutturata e coerente, in linea con le trasformazioni del mondo del lavoro e le esigenze di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Tra le principali innovazioni introdotte spiccano:

  • disposizioni per la formazione dei datori di lavoro;
  • figura del preposto;
  • formazione dei dirigenti;
  • formazione su attrezzature pericolose;
  • Modalità didattiche.

Queste tematiche vengono dunque approfondite ed analizzate di seguito.

Formazione dei datori di lavoro

I datori di lavoro, qualora intendano svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dovranno frequentare un corso formativo di almeno 16 ore, suddiviso in moduli di base e specifici. Per i datori di lavoro delle imprese operanti in cantieri temporanei o mobili è inoltre previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, centrato sulle peculiarità del contesto edilizio. Questa formazione dovrà essere completata entro due anni, e non più entro un anno come previsto in precedenza.

Preposto

Particolare attenzione è posta sulla figura del preposto. L’accordo ribadisce l’obbligo di formazione per questa con modalità in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo quindi la possibilità di ricorrere alla formazione asincrona. Inoltre, per i preposti è stato introdotto un aggiornamento biennale, rafforzando la frequenza con cui devono essere aggiornate le competenze in materia di salute e sicurezza.

Formazione dei dirigenti

Anche per i dirigenti sono state previste modifiche significative. La durata complessiva della loro formazione è stata ridotta da 16 a 12 ore, con la possibilità di integrare con un modulo di 6 ore per coloro che operano in imprese affidatarie nei cantieri. L’approccio formativo resta incentrato su una logica modulare e flessibile, che consenta di adeguare i contenuti alla natura delle attività e alle dimensioni aziendali.

Formazione sulle attrezzature pericolose

Vengono definite con precisione la durata minima dei corsi e la periodicità degli aggiornamenti, che devono essere effettuati ogni cinque anni. Tra le attrezzature menzionate ci sono i caricatori materiali, i carriponte e i raccogli-frutta, strumenti di uso comune in settori ad alto rischio come l’edilizia e l’agricoltura. Gli aggiornamenti per tali corsi dovranno essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Modalità didattiche

Dal punto di vista della struttura dei corsi, l’accordo adotta una logica modulare, distinguendo chiaramente tra formazione generale e formazione specifica. Quest’ultima dovrà essere articolata in base ai livelli di rischio dell’attività svolta: basso, medio e alto. Inoltre, si ribadisce l’importanza di una didattica basata su metodologie attive, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti e l’uso di strumenti innovativi, esercitazioni pratiche e simulazioni.

Il nuovo accordo rappresenta dunque un passo nella direzione della semplificazione e del rafforzamento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sebbene alcuni aspetti necessitino ancora di chiarimenti operativi, la sua approvazione costituisce un’opportunità per migliorare la qualità e l’efficacia della formazione, valorizzando il ruolo strategico dei lavoratori, dei datori di lavoro e di tutte le figure coinvolte nella prevenzione degli infortuni.

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