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29 Maggio 2026

CAM e bandi di gara: la sentenza 1877/2026 del Consiglio di Stato

CAM e bandi di gara: la sentenza 1877/2026 del Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 1877/2026, il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul tema dei Criteri Ambientali Minimi, offrendo una ricostruzione sistematica particolarmente utile per stazioni appaltanti e operatori economici. La decisione si inserisce nel solco delle precedenti pronunce nn. 6651/2025 e 7898/2025 e chiarisce in quali casi l’errata o mancata previsione dei CAM nella documentazione di gara renda necessaria l’immediata impugnazione del bando.

Il Consiglio di Stato ribadisce anzitutto che i CAM devono essere inseriti concretamente nella lex specialis e non possono essere affidati a meri richiami generici o a forme di eterointegrazione. La sentenza richiama infatti l’art. 34 del d.lgs. 50/2016, sottolineando come le specifiche tecniche e le clausole ambientali debbano essere riportate direttamente nella documentazione progettuale e di gara.

Particolarmente rilevante è la distinzione operata dal Collegio tra diverse ipotesi patologiche.

Nel caso di totale assenza dei CAM nella documentazione di gara, ci si trova di fronte a una grave carenza di elementi essenziali per la formulazione dell’offerta. In tali casi l’operatore economico ha l’onere di impugnare immediatamente il bando.

Analoga conclusione viene raggiunta quando la stazione appaltante richiama un decreto CAM non più vigente. Secondo il Consiglio di Stato, il rinvio a un decreto errato può disorientare l’operatore economico e rendere eccessivamente difficoltosa la valutazione tecnica ed economica della commessa. In questa situazione, il vizio deve essere contestato subito senza attendere l’aggiudicazione.

Diverso invece il caso delle clausole CAM semplicemente imperfette o non pienamente coerenti con il decreto ministeriale di riferimento. In tali ipotesi, l’obbligo di immediata impugnazione sorge solo se l’operatore dimostra che le previsioni della gara rendono concretamente impossibile o irragionevolmente difficile la partecipazione, ad esempio per oneri sproporzionati, formule tecniche errate o importi manifestamente insufficienti.

La sentenza affronta poi un secondo tema centrale: il momento in cui deve essere verificata la conformità ai CAM.

Riprendendo quanto già affermato dalla sentenza n. 1990/2025, il Consiglio di Stato distingue tra CAM utilizzati come criteri premianti e CAM qualificati come elementi essenziali dell’offerta.

Nel primo caso, la verifica deve necessariamente avvenire durante la gara, poiché serve all’attribuzione del punteggio tecnico aggiuntivo. L’assenza del requisito non comporta l’esclusione del concorrente, ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio premiale.

Quando invece il CAM costituisce elemento essenziale dell’offerta, l’operatore economico deve assumere già in gara l’impegno al rispetto del requisito ambientale; tuttavia, la verifica concreta della conformità può essere rinviata a una fase successiva all’aggiudicazione, anche durante l’esecuzione del contratto. Resta fermo che, in caso di esito negativo della verifica, il contratto non potrà essere stipulato o dovrà essere risolto.

Interessante anche il passaggio relativo ai mezzi di prova della conformità ambientale. La pronuncia conferma implicitamente che non esiste una “certificazione CAM” in senso autonomo, ma che la conformità può essere dimostrata mediante certificazioni ambientali, documentazione tecnica e attestazioni del produttore relative alle caratteristiche del prodotto.

La decisione si collega inoltre alla recente sentenza n. 1403/2026, nella quale il Consiglio di Stato ha valorizzato il rispetto sostanziale degli obiettivi ambientali rispetto al mero richiamo formale dei CAM nella lex specialis. Ne emerge un orientamento giurisprudenziale sempre più articolato: da un lato viene ribadita la centralità dei CAM nella documentazione di gara; dall’altro, si evita un approccio eccessivamente formalistico quando gli obiettivi ambientali risultano comunque garantiti nella sostanza.

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