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11 Settembre 2026

Project Financing: a che punto siamo con la riscrittura dell’art.193?

Project Financing: a che punto siamo con la riscrittura dell’art.193?

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026, già oggetto del nostro articolo pubblicato lo scorso 3 luglio [https://www.martinopartners.com/blog/dopo-la-bocciatura-del-diritto-di-prelazione-serve-un-nuovo-equilibrio-per-i-ppp/], continua a produrre effetti nel dibattito tra esperti del settore e legislatori.

Da tale confronto è emersa una proposta di riscrittura dell’art.193 del Codice dei Contratti Pubblici, ad oggi in esame, finalizzata a delineare con maggiore precisione il percorso che conduce all’affidamento.

La proposta individua una sequenza competitiva più definita, scandita in tre passaggi distinti. Dopo la verifica dell’interesse pubblico e della coerenza con la programmazione, l’Ente concedente pubblica un avviso di preinformazione. Nella procedura competitiva con negoziazione, l’avviso vale già come indizione della gara e deve riportare tutte le informazioni necessarie; nel dialogo competitivo, invece, precede il successivo bando e apre il confronto sulle proposte riferite al medesimo intervento.

Il primo passaggio è dedicato alla selezione dello studio di fattibilità. L’avviso fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di proposte alternative e definisce criteri chiari, oggettivi, non discriminatori e pertinenti all’intervento. La valutazione può riguardare la qualità della soluzione, la coerenza del quadro economico, l’attendibilità del cronoprogramma e il modello gestionale. In questa fase non è ancora necessario un PEF asseverato; lo studio, tuttavia, deve già indicare costi, fabbisogni finanziari e modalità di gestione con un grado di attendibilità sufficiente a rendere effettivo il confronto.

Il secondo passaggio attiene alla gara per l’affidamento della concessione. Lo studio selezionato, che l’Ente concedente può integrare o modificare prima della gara per adeguarlo ai propri fabbisogni, rappresenta la base comune per tutti i concorrenti. Le offerte sono valutate secondo il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante criteri tecnici e premiali riferiti anche a innovazione, sostenibilità, efficientamento e digitalizzazione. Il confronto può articolarsi in fasi successive, durante le quali l’amministrazione richiede integrazioni proporzionate e riduce progressivamente le soluzioni, fino a individuare il migliore offerente.

Il terzo passaggio prende avvio dopo l’aggiudicazione. Il vincitore elabora il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori, oppure il progetto previsto per i servizi, e presenta il Piano Economico Finanziario asseverato unitamente alla bozza di convenzione. In questa fase sono precisati investimenti, ricavi, costi operativi, fonti di finanziamento, durata, allocazione dei rischi e livelli del servizio. I documenti conclusivi devono comunque restare coerenti con lo studio, la lex specialis e l’offerta: essi possono sviluppare gli elementi già valutati, ma non modificare l’oggetto della concessione, i requisiti minimi o le condizioni essenziali stabilite in gara.

La nuova procedura progressiva riduce la duplicazione dei costi progettuali, ma concentra due principali profili di rischio. Il primo è legato alla possibilità che uno studio iniziale troppo leggero non consenta di verificare adeguatamente la sostenibilità dell’operazione; il secondo riguarda l’eventualità che il PEF definitivo faccia emergere maggiori costi o condizioni non compatibili con l’offerta aggiudicata. Per questo, i documenti di gara dovranno regolare in anticipo le conseguenze della mancata approvazione degli elaborati finali ed evitare che eventuali scostamenti ricadano sull’Ente o sull’utenza.

Resta aperta la questione della partecipazione. La proposta riconosce ai concorrenti non aggiudicatari che abbiano presentato l’offerta finale il rimborso delle spese progettuali sostenute, entro il limite complessivo del 3% del valore dell’investimento e tenendo conto dell’apporto innovativo

Tuttavia, qualora il numero dei partecipanti sia elevato, il ristoro individuale potrebbe rivelarsi limitato.

La nuova disciplina sarà quindi chiamata a superare la prova decisiva: garantire una competizione effettiva, non soltanto formalmente aperta.

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