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21 Ottobre 2022
Quando produrre le dichiarazioni art. 80 in caso di inversione procedimentale e come gestire le esclusioni ex art. 80 c. 5 lett. c.
Il parere del Consiglio di stato Sez V.
In una procedura di gara per il servizio di vigilanza, il consiglio di stato, Sez. V, con sentenza n. 8334 del 27 settembre 2022, ribadisce il principio secondo cui le dichiarazioni devono essere effettuate all’atto della sottomissione delle offerte anche se la stazione appaltante applica la cosiddetta inversione procedimentale.
Nella sentenza si esprime che anche in caso di inversione procedimentale, in mancanza di espressa deroga disciplinata nella lex specialis è obbligatorio per l’operatore economico presentare le dichiarazioni di cui al D.G.U.E. sin dal momento della domanda di partecipazione.
Continua la sentenza affermando che l’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che: “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al comma 1, 2, 4 e 5“. Quindi, secondo il Cds, per la sua portata generale è da ritenersi regola valida anche in caso di procedura di gara che si svolga con l’inversione procedimentale.
Il consiglio di stato inoltre ribadisce che in caso di art. 80 c. 5 lett. c) del codice appalti non trova applicazione l’espulsione automatica dell’operatore economico dalla procedura di gara per dichiarazioni che possano influenzare la propria affidabilità.
Al contrario, “la stazione appaltante, venuta a conoscenza della pregressa vicenda, è tenuta a valutare se essa porti a dubitare dell’integrità dell’operatore”.
In altre parole è necessario attivare un’istruttoria con l’operatore economico in contraddittorio al fine di valutare se i gravi illeciti professionali dichiarati, rendano dubbia la sua integrità o affidabilità. Il provvedimento di esclusione deve quindi riportare il giudizio discrezionale valutativo della commissione sull’istruttoria condotta in funzione alla gravità e all’attinenza con l’appalto.
Infine, continua il cds, la “valutazione di inaffidabilità non può compiersi secondo un giudizio di probabilità astratta, ma va necessariamente operata in concreto tenendo conto del pregresso episodio e dalle specificità del contratto posto a gara, ed è per questo rimessa alla sola amministrazioni aggiudicatrice”.
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