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20 Febbraio 2026
Valutazione delle offerte tecniche: il Consiglio di Stato si esprime sul giudizio collegiale della Commissione

Con la sentenza n. 1053/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) è intervenuto su una questione di particolare rilievo in materia di appalti pubblici, offrendo importanti chiarimenti sulle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici nelle procedure di gara.
La vicenda trae origine da una procedura di gara bandita da ARIA S.p.A. per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari, suddivisa in quattro lotti geografici, e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di massimo 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. Il contenzioso ha riguardato, in particolare, il lotto n. 3 e le modalità con cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche.
Il nodo centrale della controversia ha riguardato il metodo di attribuzione dei punteggi qualitativi. La lex specialis prevedeva che “a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, per ogni sub-criterio di valutazione; la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo”.
Il TAR Lombardia, in primo grado, aveva ritenuto che tale meccanismo non fosse stato rispettato, sostenendo che la Commissione avesse di fatto operato collegialmente già nella fase di attribuzione dei coefficienti, così violando la regola che imponeva una previa valutazione autonoma da parte di ciascun commissario.
Il TAR, infatti, aveva ritenuto “falsata la regola di gara cristallizzata nell’art.21 del Disciplinare che aveva imposto due fasi autonome e distinte nell’attribuzione dei punteggi, escludendo in via espressa che la valutazione dei sub-criteri avvenisse in via collegiale, affidandola invece unicamente alla valutazione individuale dei membri della Commissione che doveva compiersi nella prima fase”. A sostegno di questa conclusione veniva valorizzato il dato secondo cui “rispetto a 858 operazioni di valutazione, i tre membri della Commissione hanno attribuito un medesimo coefficiente in relazione al considerevole numero di 852 operazioni di valutazione”.
Il Consiglio di Stato ha però riformato la decisione di primo grado, accogliendo gli appelli proposti dalla stazione appaltante e dall’aggiudicataria e respingendo il ricorso originario.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, dall’esame dei verbali di gara “risulta rispettata la lex specialis, avendo la Commissione distinto le fasi di attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli commissari da quella di assegnazione dei punteggi con la redazione del prospetto riepilogativo, non sussistendo una precisa modalità di verbalizzazione delle attività del seggio di gara e ben potendo procedersi a dare atto delle attività espletate in una successiva seduta”.
Il Consiglio, ritiene quindi, che la stazione appaltante abbia rispettato, in concreto, i principi fissati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui “le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l’autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione” (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 14dicembre 2022, n. 16).
La sentenza si inserisce all’interno di un orientamento giurisprudenziale secondo cui il confronto tra i commissari costituisce un momento fisiologico e legittimo del procedimento valutativo. La discussione collegiale, secondo questo orientamento, può svolgere una funzione di arricchimento e di armonizzazione delle diverse competenze presenti all’interno della Commissione, senza per questo comprimere l’autonomia del singolo componente.
Il principio fondamentale resta quello per cui ciascun commissario deve esprimere il proprio giudizio secondo il personale convincimento; tuttavia, la circostanza che le valutazioni coincidano, anche in misura molto ampia, non è di per sé indice di illegittimità. La coincidenza dei coefficienti può ben rappresentare l’esito di un confronto che conduce a una posizione condivisa, e non necessariamente la prova di un giudizio precostituito in modo collegiale sin dall’inizio (Consiglio di Stato, sezione III, 10 febbraio 2025, n. 1012, che richiama Consiglio di Stato, sezione III, 4 ottobre 2024, n. 8003).
Il Consiglio di Stato ha anche sottolineato che “il criterio della media dei coefficienti individuali è previsto dalla lex specialis quale meccanismo di sintesi dei giudizi dei commissari di tipo meramente eventuale, nell’ipotesi in cui la dialettica collegiale non abbia consentito l’armonizzazione dei giudizi individuali e dei relativi coefficienti, senza che la sua effettiva applicazione, in ragione della uniformità degli stessi scaturente dal preventivo confronto collegiale, possa essere addotta ad indice patologico di formazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche”. Non può quindi essere ricostruita, in via automatica e a posteriori, una violazione della fase individuale partendo unicamente dall’uniformità dei risultati.
La pronuncia assume particolare rilievo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, poiché chiarisce che il confronto collegiale tra commissari è una componente fisiologica del processo valutativo e che l’uniformità dei punteggi non è, di per sé, sintomo di illegittimità.
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