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13 Dicembre 2024

Impugnazione tardiva del bando di gara per mancata indicazione dei CAM

Impugnazione tardiva del bando di gara per mancata indicazione dei CAM

Il TAR del Lazio, con sentenza nr. 21878 del 4/12/2024, si è espresso in risposta a un ricorso presentato da un operatore economico nei confronti di ATAC S.p.A. per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto per il servizio di pulizia dei mezzi e degli impianti di superficie dell’azienda di trasporti pubblici, con riferimento al Lotto 1 e al Lotto 3 della procedura.

L’operatore economico ricorrente, classificatosi al quinto posto per il Lotto 1 e all’ottavo posto per il Lotto 3, ha ritenuto di avere un interesse all’impugnazione, nonostante la posizione in graduatoria, in quanto il ricorso in esame ha per oggetto un “vizio demolitorio dell’intera procedura”. Il ricorrente ha contestato la mancata inclusione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella lex specialis di gara, asserendo che tale omissione avrebbe compromesso la possibilità per i concorrenti di formulare offerte consapevoli e corrette, pregiudicando la concorrenza e dando luogo ad una procedura viziata.

Il ricorso è infatti basato su un unico motivo descritto come “Violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 83 del D.Lgs. n. 36/2023 per omessa previsione, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dall’Allegato 1 al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/1/2021. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 76, comma 1, della Direttiva 24/14/UE” con cui il ricorrente sostiene che l’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 “imporrebbe alla Stazione Appaltante la corretta declinazione dei Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) nella legge di gara, non come mero dato formale, ma piuttosto come elemento sostanziale della lex specialis, in quanto le prescrizioni in essa contenute – e dunque anche quelle relative ai criteri ambientali – mirano a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale”.

Il ricorrente specifica, inoltre, che la mancata definizione dei CAM in documentazione di gara avrebbe reso le offerte dei partecipanti meno confrontabili tra loro, impedendo una valutazione trasparente e in linea con le disposizioni di Legge. Le difese delle controparti si sono concentrate sulla tardività del ricorso. Le società opponenti hanno infatti eccepito che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando di gara, nei termini decorrenti dalla pubblicazione, contestando la mancata inclusione dei CAM.

Il TAR Lazio, condividendo quanto dichiarato dalle controparti, ha inteso anche dare continuità all’orientamento giuridico già intrapreso (TAR Lazio, sez. II ter, 6 marzo 2024, nn. 4493, 4494 e 4495, ma anche TAR Puglia, Bari, sez. II, 28 maggio 2024, n. 675; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 2 dicembre 2024 n. 6698)

Per cui è tardivo il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui c.d. CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione

In merito alle motivazioni della decisione, il TAR ha sottolineato che la giurisprudenza ammette l’impugnazione immediata del bando quando le clausole previste ne impediscono la partecipazione o sono manifestamente incomprensibili o sproporzionate (Cons. Stato, Ad.Plen. 26 aprile 2018, n. 4), tra questi casi possono essere incluse anche le prescrizioni che “impongano obblighi contra ius, ovvero presentino gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta” (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 04/05/2023, n.2729).

In tali casi e quando la violazione dei principi che informano le procedure di gara risulta già evidente al momento della pubblicazione “posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali (TAR Lazio, sez. III, 03/01/2023, n.62)”.

È stato sottolineato come la mancata previsione dei CAM in documentazione di gara non solo influenzava la formulazione delle offerte, ma pregiudicava anche la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte degli aggiudicatari. In linea quindi con l’orientamento citato, il TAR ha sostenuto che la questione del mancato inserimento dei CAM avrebbe dovuto essere sollevata immediatamente, al momento della pubblicazione del bando, e non successivamente all’aggiudicazione, una volta conosciuta la posizione in graduatoria.

La sentenza ribadisce dunque il principio secondo cui è fondamentale che i partecipanti alle gare pubbliche contestino tempestivamente le carenze nella documentazione di gara, in modo da garantire la trasparenza, la leale concorrenza e la corretta applicazione della normativa.

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