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13 Settembre 2024

L’importanza della dichiarazione del riscorso al subappalto necessario

L’importanza della dichiarazione del riscorso al subappalto necessario

L’ANAC, con Delibera n. 278 del 5 giugno 2024,  si è occupata della definizione delle regole alla base dell’applicazione del c.d. “subappalto necessario o qualificante od obbligatorio”.

Nel caso oggetto di disamina, la Stazione Appaltante procedeva all’esclusione della società istante poiché la medesima, sprovvista del requisito di qualificazione SOA richiesto per la categoria scorporabile OG 11, Classifica I, non aveva dichiarato il ricorso al subappalto necessario.

Più precisamente, nel DGUE e nella dichiarazione integrativa la società aveva soltanto indicato genericamente di voler ricorrere al subappalto senza ulteriori specificazioni.

Circa la qualificazione negli appalti di lavori, l’Autorità richiamava l’art. 12, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 47/2014, convertito nella L. 80/2014, a mente del quale, l’operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o specializzate, descritte come categoria prevalente nel bando di gara, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni.

Al contrario, non possono essere eseguite direttamente dal soggetto in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108, comma 3,  D.P.R. 207/2010, relative alle categorie di opere generali individuate nell’Allegato A al predetto Decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo Allegato A con l’acronimo OS: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. 

Codeste lavorazioni possono essere oggetto di subappalto definito per l’appunto “necessario”. 

Precisa, quindi l’ANAC: ”Tale tipologia di subappalto differisce sensibilmente dal subappalto facoltativo: mentre, in quest’ultimo, l’operatore economico che concorre alla gara possiede in proprio tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione delle lavorazioni di cui si compone l’opera e la scelta di affidare l’esecuzione di una parte dei lavori a un’impresa terza risponde a mere ragioni di opportunità o di convenienza economica, nel subappalto qualificante il concorrente fa affidamento sui requisiti di un’altra impresa ai fini della legittima partecipazione alla gara dalla quale, altrimenti, verrebbe escluso per difetto di qualificazione”.  

A fortiori, la stessa giurisprudenza  ha evidenziato l’importanza della dichiarazione di volontà a ricorrere al subappalto per sopperire alla mancanza dei requisiti di qualificazione, pena l’esclusione dalla gara. 

Inoltre, la giurisprudenza più recente ha precisato che “con la nuova disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici introdotta dal D. Lgs. n. 36/2023 e nell’attuale vigenza dell’art. 12 D.L. n. 47/2014, si può dunque affermare che tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, dal 1° luglio 2023, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l’aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto” (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 ottobre 2023, n. 782; Tar Piemonte, sez. II, 16 gennaio 2024, n. 23).

Giova infine evidenziare come l’ANAC abbia sottolineato che la mancata specificazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio competitorum.

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