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20 Marzo 2026

La Legge annuale PMI e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

La Legge annuale PMI e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Il Disegno di Legge S. 1484-B recante la Legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvato definitivamente dal Senato il 4 marzo 2026 e indicato nel fascicolo iter del 16 marzo come non ancora pubblicato, interviene anche sulla sicurezza del lavoro agile e sulle verifiche delle attrezzature.

I riferimenti normativi centrali sono il D.Lgs. 81/2008, con le modifiche agli articoli 3 e 55 e all’allegato VII, e la legge 22 maggio 2017, n. 81, già richiamata nelle analisi parlamentari come base della disciplina ordinaria del lavoro agile.

La norma proposta inserisce nel Testo unico il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3 per le prestazioni rese in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. In questi casi l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, in particolare quelli relativi ai videoterminali, passa attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta almeno annuale, nella quale devono essere individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla prestazione.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare alle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Il dossier del Servizio Studi del Senato chiarisce però che l’obbligo di informativa annuale non nasce ora: era già vigente ed è ricondotto espressamente all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017.

La novità consiste nel collocare questa disciplina all’interno del D.Lgs. 81/2008 e nel precisare che tale informativa costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili al lavoro agile, compresi quelli inerenti all’uso dei videoterminali.

L’altra novità riguarda le sanzioni. Il testo approvato modifica l’articolo 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. 81/2008 aggiungendo il riferimento all’obbligo informativo del nuovo comma 7-bis.

Le fonti consultate riconducono così la violazione al trattamento già previsto da quella lettera: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da € 1.200 a € 5.200 per datore di lavoro e dirigente in caso di mancata consegna dell’informativa.

Proprio questo aggancio sanzionatorio è indicato come il passaggio più incisivo del provvedimento sul piano applicativo.

Accanto al lavoro agile, il provvedimento interviene sulle attrezzature di lavoro. L’articolo 12 aggiunge all’allegato VII del d.lgs. 81/2008 le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto, prevedendo per esse una verifica triennale.

Il dossier parlamentare ricorda che il sistema resta quello dell’articolo 71 del Testo unico: la prima verifica è affidata all’INAIL entro quarantacinque giorni dalla richiesta, mentre le successive possono essere svolte da ASL, ARPA dove prevista, o soggetti pubblici e privati abilitati; i costi restano a carico del datore di lavoro e i verbali devono essere conservati per l’organo di vigilanza.

Il testo approvato della legge annuale PMI 2026 usa dunque il Testo unico sulla sicurezza per riordinare due fronti diversi ma collegati alla prevenzione. Rende più esplicito e sanzionato l’obbligo di informare annualmente chi lavora in modalità agile fuori dai locali aziendali, e amplia l’elenco delle attrezzature da sottoporre a controlli periodici.

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