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24 Ottobre 2025

Calcolo dei costi della manodopera tra “monte ore contrattuale” e “monte ore teorico”

Calcolo dei costi della manodopera tra “monte ore contrattuale” e “monte ore teorico”

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 8047 del 15.10.2025 chiarisce i criteri per la corretta determinazione dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta.

La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta da ARIA S.p.a. per l’affidamento, in convenzione, del servizio di ristorazione per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Lombardia, suddivisa in sette lotti geografici.

Con riferimento al Lotto 1, la seconda classificata impugna dinnanzi al TAR Lombardia il provvedimento di aggiudicazione contestando l’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta disposta nei confronti dell’aggiudicatario in cui la stazione appaltante, a seguito di una rinnovata verifica, ha ritenuto congrua l’offerta dallo stesso presentata.

In particolare, la ricorrente lamenta l’illegittima modifica dei costi della manodopera in corso di verifica dell’anomalia, mediante rinvio al criterio delle ore mediamente lavorate in luogo del monte ore contrattuale.

Il TAR Lombardia, con sentenza sez. VI, n. 1118/2025, ha ritenuto l’offerta economica dell’aggiudicatario globalmente insostenibile anche a causa della complessiva irragionevolezza della sottostima dei costi della manodopera, annullando il provvedimento di aggiudicazione.

L’aggiudicatario ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato lamentando, tra l’altro, l’erroneità della ricostruzione del costo della manodopera operata dal primo giudice. Secondo l’appellante, infatti, il numero di ore teoriche di impegno dei dipendenti dovrebbe essere tradotto in “ore mediamente lavorate” prima di essere moltiplicato per il costo medio orario, al fine di individuare correttamente i costi per la manodopera.

L’appello è infondato per le ragioni che seguono.

Nel merito, il Consiglio di Stato condivide le conclusioni del T.A.R. sulla sottostima del costo della manodopera. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, nelle gare in cui la lex specialis non stabilisca un monte ore minimo inderogabile, ma si limiti a richiedere lo svolgimento di un determinato quantitativo di servizi, il numero di ore indicate dal concorrente nella propria offerta corrisponde al monte ore contrattuale, ossia alle ore di lavoro che l’offerente si obbliga a svolgere per l’esecuzione del servizio, e non a un monte ore teorico.

Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima. Di contro, il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.

Il costo della manodopera va determinato dalle ore contrattuali offerte in gara; pertanto, è su tale valore, e non sulle ore mediamente lavorate, che deve giustificarsi il costo orario complessivo.

Nel caso di specie, l’aggiudicatario ha presentato nell’offerta tecnica un progetto imprenditoriale che prevede l’impiego di 239 unità di personale per 7.228 ore settimanali che, proporzionate alla durata quinquennale della commessa, ammontano a 1.886.508 ore, quale monte ore contrattuale. Tuttavia, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’aggiudicatario ha indicato di stimare il costo della manodopera sulla base delle ore mediamente lavorate di cui alle tabelle ministeriali (1.604 ore annuali per ogni unità), moltiplicandole per il costo medio orario e ottenendo così un costo per la manodopera inferiore a quello originariamente indicato in offerta.

Secondo i giudici di secondo grado, tale modalità di procedere risulta fallace. L’aggiudicatario, infatti, avrebbe dovuto moltiplicare il monte ore contrattuale (1.886.508 ore) per il costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per la Provincia di Milano. Tale operazione avrebbe condotto ad un costo della manodopera ben più alto e decisamente insostenibile.

Il Consiglio di Stato conferma quindi, la sentenza di primo grado che ha disposto l’esclusione dell’aggiudicatario dalla procedura.

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