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19 Giugno 2026

CCNL applicabile e verifica di equivalenza

CCNL applicabile e verifica di equivalenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Quarta, con sentenza n. 2957 del 08.06.2026, si è pronunciato sul tema dell’applicazione, in gara, di un CCNL diverso da quello indicato dalla legge di gara, chiarendo i limiti della verifica di equivalenza delle tutele nei contratti pubblici.

La controversia ha ad oggetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis individuava quale contratto collettivo applicabile il CCNL Metalmeccanico-Industria, facendo salva la facoltà degli operatori economici di indicare un diverso CCNL, purché coerente con l’oggetto dell’appalto e idoneo a garantire le stesse tutele economiche e normative.

Il ricorrente, inizialmente aggiudicatario, aveva dichiarato di voler applicare il CCNL Metalmeccanico-Artigianato. A seguito del parere ANAC reso in sede di precontenzioso, la stazione appaltante annullava d’ufficio l’aggiudicazione, ritenendo che l’operatore non potesse applicare quel contratto per carenza della qualifica di impresa artigiana e, comunque, che lo scostamento retributivo rispetto al CCNL indicato dalla gara non consentisse una valutazione positiva di equivalenza.

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, respinto.

Il Collegio muove dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 che consente all’operatore economico di indicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante. Tale facoltà, tuttavia, non attribuisce uno spazio di scelta libero: il CCNL prescelto deve essere effettivamente applicabile all’impresa e deve garantire tutele equivalenti a quelle previste dalla lex specialis.

La sentenza valorizza, in particolare, la disciplina della legge-quadro sull’artigianato. La qualifica di impresa artigiana presuppone il rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla legge e l’iscrizione all’albo. Ne deriva che una società cancellata dall’albo per superamento di tali limiti non può, ai fini della partecipazione a una gara pubblica e dell’esecuzione del relativo contratto, invocare una persistente natura artigiana fondata sull’assetto organizzativo o sull’attività concretamente svolta.

Il TAR distingue il piano dei rapporti privatistici da quello dell’evidenza pubblica. Anche ove, nei rapporti di diritto privato, non sussista sempre l’obbligo di applicare il contratto collettivo del settore industriale, nelle procedure di appalto pubblico operano esigenze ulteriori. La tutela dei lavoratori e la par condicio tra concorrenti impediscono all’operatore di beneficiare, in gara, di un CCNL collegato a una qualifica soggettiva non posseduta.

Il giudice di primo grado reputa corretta anche la verifica svolta sul piano economico. In particolare, non potendosi applicare alla procedura l’Allegato I.01, introdotto solo successivamente dal D.Lgs. 209/2024, la stazione appaltante ha analizzato le componenti retributive come primo elemento. Un accertato scostamento di circa il 25% rispetto al CCNL indicato dalla gara ha poi reso superfluo l’esame delle ulteriori tutele normative.

Nel caso concreto, il ricorrente ha indicato un CCNL non conforme alla sua natura giuridica e non equivalente sotto il profilo economico. La stazione appaltante ha, quindi, legittimamente recepito il parere ANAC e annullato l’aggiudicazione.

La decisione conferma che la scelta di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante richiede una verifica sostanziale e coerente con la posizione dell’impresa. Per le stazioni appaltanti assume rilievo il controllo sull’effettiva applicabilità del contratto collettivo dichiarato; per gli operatori economici, l’indicazione del CCNL in offerta deve essere sorretta da un titolo soggettivo effettivo e da una reale equivalenza delle tutele.

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