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21 Marzo 2025

La sede operativa deve essere già disponibile al momento di presentazione dell’offerta per ottenere un punteggio tecnico premiante?

La sede operativa deve essere già disponibile al momento di presentazione dell’offerta per ottenere un punteggio tecnico premiante?

Con Sentenza numero 495/2025 dello scorso 13 marzo 2025, il TAR Piemonte si è espresso sulla legittimità dell’attribuzione di punteggio tecnico premiale per la disponibilità di una sede operativa. La procedura aveva ad oggetto “la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, gestione e cura dello sportello e del contenzioso del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, del canone patrimoniale per le aree mercatali, dei previgenti corrispettivi per gli anni pregressi oggetto di recupero, nonché della gestione nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni e della manutenzione degli impianti”.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto sostenendo che la controinteressata, prima in graduatoria, non avrebbe dovuto ottenere il punteggio tecnico previsto dal Disciplinare, in quanto non disponeva di un ufficio operativo situato entro 3 km dal Comune già al momento della presentazione dell’offerta, ma aveva presentato in gara solo un impegno. Secondo la ricorrente, la lex specialis di gara andava interpretata in un senso più restrittivo, ovvero attribuendo 5 punti tecnici ai concorrenti che avessero già una sede operativa, completa di attrezzature e strumentazioni, per la gestione del servizio. Tuttavia, la controinteressata avrebbe invece dimostrato solo un’intenzione futura di acquisire un locale, senza avere al momento della presentazione dell’offerta un ufficio effettivamente operativo, ma solo una proposta di locazione.

Secondo i giudici, “la scelta dell’Amministrazione aggiudicatrice di tradurre una modalità esecutiva delle prestazioni in un criterio di valutazione della qualità tecnica dell’offerta non può essere interpretata come necessità per l’offerente di anticipare alla fase di gara la dimostrazione del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate” (cfr. Corte giust. UE 8 luglio 2021, in causa C-295/20).

La sentenza sostiene inoltre che “l’interpretazione proposta dalla ricorrente determinerebbe un onere del tutto sproporzionato in capo ai partecipanti che sarebbero tenuti a acquisire le disponibilità di un ufficio e, conseguentemente, a pagare il relativo canone di affitto a prescindere dall’effettiva aggiudicazione o, comunque, a sostenere una spesa del tutto inutile, posto che, per espressa previsione della lex specialis il servizio avrebbe dovuto essere avviato solo il 1° settembre 2024”.

Inoltre l’interpretazione delle clausole del bando deve avvenire basandosi sull’interpretazione letterale e sistematica del testo. Richiamando la giurisprudenza, il Collegio ha ricordato che “gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere” e che l’Amministrazione deve agire secondo principi di chiarezza e trasparenza, in modo da garantire ai partecipanti regole di condotta certe.

In questo contesto, si è ritenuto che la previsione dell’art. 18.1 del Disciplinare di gara non imponesse ai concorrenti di avere già un ufficio attivo al momento della gara, ma solo di garantire la disponibilità di una sede operativa entro la data di avvio del servizio. Come evidenziato dal giudice, si tratta di un “chiaro requisito di esecuzione” e non di un requisito di partecipazione, il che significa che l’offerente non era tenuto a dimostrare il possesso immediato dell’ufficio, ma solo l’impegno ad attivarlo in tempo utile.

A supporto di questa interpretazione, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza europea, in particolare la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’8 luglio 2021, che ha stabilito che “il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo” e rischia di disincentivare gli operatori economici la partecipazione alle gare pubbliche, a danno della stessa Pubblica Amministrazione.

In linea con questo principio, il Collegio ha quindi validato il comportamento della Stazione Appaltante che ha attribuito il punteggio tecnico premiante al solo impegno dell’operatore economico e non alla effettiva disponibilità di un requisito che deve essere considerato di “esecuzione” e non di partecipazione.

Inoltre, è stato evidenziato dai giudici che l’aggiudicataria aveva comunque dimostrato di poter rispettare il requisito, avendo prodotto in offerta tecnica una reale proposta di locazione immobiliare effettuata prima della scadenza di presentazione delle offerte. Tale elemento, secondo il Collegio, era sufficiente a dimostrare l’effettiva disponibilità della sede entro i termini previsti, rendendo legittima l’attribuzione del punteggio premiale.

Infine, il TAR Piemonte ha respinto anche la tesi della ricorrente secondo cui il punteggio fosse stato introdotto per valorizzare le PMI locali e territoriali. Secondo i giudici, l’obiettivo del punteggio tecnico premiale era piuttosto “assicurare il tempestivo avvio del servizio” e incentivare l’apertura di un ufficio nelle immediate vicinanze del Comune, senza però imporre ai concorrenti di sostenere costi anticipati, come l’affitto di un locale, prima di avere la certezza dell’aggiudicazione. Per questo motivo, l’interpretazione proposta dalla ricorrente è stata giudicata eccessivamente restrittiva e incompatibile con i principi di proporzionalità e trasparenza del Codice degli Appalti Pubblici.

In conclusione, nelle procedure di gara che prevedono come punteggio tecnico premiante la piena disponibilità già in gara di requisiti di esecuzione (quali attrezzature, locali ecc.) sono legittime solo se garantiscono ai concorrenti la mera possibilità di impegnarsi e non tanto la reale disponibilità del requisito sin dalla data di presentazione dell’offerta, in quanto questo risulterebbe sproporzionato rispetto all’impegno dei concorrenti.

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