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21 Ottobre 2022
Utile d’impresa esiguo: l’offerta è ammissibile?
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 8330 del 27/09/2022 si pronuncia sull’ammissibilità dell’offerta quando l’utile d’impresa dichiarato risulta esiguo rispetto al valore complessivo dell’appalto.
La vicenda in esame ha ad oggetto una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La seconda classificata proponeva ricorso al T.A.R. per l’Umbria per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per inattendibilità dell’offerta, in quanto il computo dei costi risultava superiore all’offerta medesima. Durante il giudizio di primo grado la Stazione Appaltante procedeva alla verifica dell’anomalia per poi dichiarare attendibile e congrua l’offerta presentata dall’aggiudicatario.
Il T.A.R. per l’Umbria, con sentenza n. 887/2021, respingeva il ricorso ritenendo, in particolare, che il margine indicato dall’aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia, seppur esiguo, fosse idoneo ad assicurare all’impresa un vantaggio significativo in termini di curriculum, immagine e pubblicità.
La seconda classificata soccombente in primo grado propone appello al Consiglio di Stato esponendo le seguenti ragioni:
- l’offerta dell’aggiudicatario non è remunerativa, atteso che il computo dei costi effettivi dell’appalto risulta superiore all’offerta medesima, determinando in tal modo una perdita di esercizio;
- l’aggiudicatario, al fine di far rientrare i costi nei limiti dell’offerta e rendere la stessa non più in perdita, ha sostenuto che i costi interni della sicurezza costituivano una voce di spesa ricompresa nei costi della manodopera, in violazione dei principi espressi dall’art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- sempre con riferimento ai costi della manodopera, l’aggiudicatario avrebbe computato, come costo medio ministeriale, la sola tariffa diurna, mentre l’appalto prevedeva che 1/3 del servizio dovesse essere effettuato in orario notturno;
- nel riepilogo dei costi, l’aggiudicatario ha quantificato le spese generali in percentuale pari allo 0,1% del costo dell’appalto, una cifra troppo bassa se si considera che le spese generali costituiscono una voce comprensiva dei costi di tutte le risorse – salvo quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa;
- l’aggiudicatario ha omesso di riportare i costi relativi alle attrezzature e apparecchiature tecnologiche – oggetto di punteggio tecnico – la cui indicazione avrebbe comportato un valore complessivo dei costi superiore a quello dell’offerta.
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L’appello è fondato.
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Occorre ricordare che la finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta, di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, è quella di evitare che offerte troppo basse espongano la Stazione Appaltante al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e/o con modalità esecutive in violazione a disposizioni di legge.
La Stazione Appaltante ha quindi l’onere di verificare che l’offerta prima in graduatoria, con riguardo alle specifiche caratteristiche dell’appalto, risulti complessivamente proporzionata all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore, con l’aggiunta del normale utile di impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato.
Pertanto, se è vero che la giurisprudenza maggioritaria è orientata nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica, è altrettanto vero che l’utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica.
In conclusione, nel caso di specie, l’utile di impresa indicato dall’aggiudicatario – pari ad € 668,55 – deve ritenersi eccessivamente esiguo, tenuto anche conto dell’incidenza percentuale dello stesso sul valore complessivo dell’appalto; pertanto, l’aggiudicazione è illegittima.
Inoltre, anche ritenendo che sia consentito all’impresa rinunciare all’utile, oppure ridurlo ad una entità praticamente simbolica, tale scelta imprenditoriale sarebbe accettabile solo a condizione che gli altri elementi dell’offerta non siano squilibrati e tale condizione non è di certo ravvisabile nella vicenda in esame per le ragioni esposte dall’appellante e sopra riportate.
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