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13 Giugno 2025

Mancata indicazione del subappalto necessario: il soccorso istruttorio è attivabile?

Mancata indicazione del subappalto necessario: il soccorso istruttorio è attivabile?

Il Tribunale Amministrativo per la Toscana, sez. III, con sentenza n. 900 del 20.05.2025, si pronuncia sulla possibilità di attivare il soccorso istruttorio per sanare la mancata dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario.

Nell’ambito di una procedura ristretta sotto-soglia per l’affidamento di un appalto integrato, la seconda classificata in graduatoria impugna il provvedimento di aggiudicazione, contestando l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell’aggiudicataria, per la sanatoria della mancata indicazione del ricorso al subappalto necessario.

In particolare, quest’ultima ha dichiarato nel DGUE la volontà di subappaltare le lavorazioni della categoria principale OG2 e delle categorie scorporabili OS3 e OS30 nella percentuale del 30%, mentre dichiarava di subappaltare il 100% delle lavorazioni per la categoria OS28, senza ulteriori specificazioni.

La stazione appaltante ha attivato il soccorso istruttorio al fine di ricevere chiarimenti sulla natura del subappalto delle lavorazioni per la categoria OS28, anziché procedere con l’esclusione dell’operatore economico per la mancata indicazione del ricorso al subappalto “necessario”, come previsto dallo stesso disciplinare di gara.

Il ricorso sul punto è infondato per le seguenti ragioni.

La documentazione di gara è chiara nel prevedere che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara avrebbero dovuto dichiarare espressamente nel DGUE il ricorso al subappalto necessario e che, in mancanza, la stazione appaltante non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio per sanare omesse dichiarazioni ovvero dichiarazioni incomplete.

Secondo i giudici, non vi è dubbio che la dichiarazione resa dall’ aggiudicataria nel proprio DGUE non sia conforme al disciplinare di gara, in quanto la stessa si è limitata a dichiarare il subappalto dei lavori per la categoria scorporabile OS28 nella misura del 100% senza però precisare alcunché circa il carattere “necessario” o “facoltativo” di tale subappalto.

Tuttavia, è altrettanto evidente come la clausola di cui al disciplinare di gara sia affetta da nullità per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del D. lgs. n.36/2023. Pertanto, deve ritenersi che la stazione appaltante abbia correttamente attivato il procedimento di soccorso istruttorio, richiedendo all’operatore economico l’integrazione della dichiarazione mancante.

Inoltre, nel caso di specie non ricorrono neanche le limitazioni previste dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, atteso che la carenza dichiarativa non si riferisce all’offerta tecnica o economica, ma alla documentazione amministrativa.

In conclusione, il T.A.R. si pronuncia a favore della possibilità di attivare il soccorso istruttorio per sanare carenze dichiarative anche riferite al subappalto necessario, ciò in controtendenza rispetto alla precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Si attendono, quindi, ulteriori sviluppi.

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