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02 Dicembre 2022

Esclusione per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione

E’ necessaria l’espressa indicazione?

Esclusione per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 9394 del 31/10/2022 si pronuncia sull’esclusione dalla gara per mancanza del requisito di capacità tecnico-professionale anche nel caso in cui la documentazione di gara non prevede espressamente tale causa di esclusione.

La vicenda in esame ha ad oggetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione affermando l’assenza, in capo all’impresa aggiudicataria, di un requisito speciale di partecipazione.

In particolare, il disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di capacità tecnico-professionale, che le guardie giurate, oltre a possedere la qualifica professionale di base, avessero frequentato corsi di difesa personale, di primo soccorso e di primo intervento antincendio.

La prima classificata, pur avendo dichiarato il possesso dei suddetti requisiti tecnico-professionali, evidenziava che i corsi di formazione sarebbero stati frequentati dal proprio personale soltanto in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Il T.A.R. per l’Abruzzo – Pescara con sentenza n. 93/2022 rigettava le pretese della ricorrente ritenendo sufficiente, nell’ambito di una corretta logica imprenditoriale di spesa, l’impegno assunto dalla prima classificata, ossia la frequenza dei suddetti corsi di formazione solo in caso di aggiudicazione e comunque prima dell’esecuzione del contratto. Secondo il giudice di primo grado, quindi, il requisito in oggetto deve essere interpretato quale requisito di esecuzione e non di partecipazione.

A sostegno di questa tesi, inoltre, si sottolinea che lo stesso disciplinare di gara non prevede espressamente l’esclusione dalla gara in assenza del requisito.

La parte soccombente impugna la sentenza davanti al Consiglio di Stato che accoglie l’appello per le ragioni che seguono.

Occorre evidenziare che il disciplinare di gara prevede espressamente “ai fini della partecipazione” che le guardie giurate abbiano frequentato corsi di difesa personale, di primo soccorso e di primo intervento antincendio.

Il tenore della disposizione è chiaro: a tale requisito la stazione appaltante ha attribuito l’espressa qualificazione di condizione di “partecipazione” (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016) e non di “esecuzione”.

Con riguardo poi all’assenza di una espressa previsione di esclusione per la mancanza del requisito in oggetto, occorre ricordare che per i requisiti di capacità tecnico-professionale, così come per gli altri requisiti di partecipazione, non è necessaria l’espressa previsione di una causa di esclusione, trattandosi di elementi essenziali in mancanza dei quali la partecipazione alla gara deve essere inibita. Pertanto, la loro assenza deve comportare sempre e comunque l’esclusione del concorrente che ne risulti privo.

Infine, non può essere neppure accolta la tesi della stazione appaltante e dell’aggiudicatario secondo i quali, trattandosi di corsi di formazione di breve durata, gli stessi possono essere facilmente espletati anche dopo la sottoscrizione del contratto.

Proprio perché si tratta di attività di semplice realizzazione, afferma il Consiglio di Stato, non si ravvisano ragioni per rinviarle a un momento successivo e ciò anche nella prospettiva che simili requisiti specifici sono sempre più frequentemente richiesti in queste tipologie di gara, in quanto ritenuti pertinenti, congruenti e proporzionali rispetto alle mansioni svolte da guardie giurate.

In conclusione, in linea con quanto previsto dalla costante giurisprudenza amministrativa, è possibile affermare la legittima esclusione dalla procedura per assenza dei requisiti richiesti “ai fini della partecipazione” anche se la documentazione di gara non preveda espressamente tale causa di esclusione.

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