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17 Luglio 2026

Non solo CAM. I primi requisiti ambientali europei obbligatori per gli appalti delle tecnologie pulite

Non solo CAM. I primi requisiti ambientali europei obbligatori per gli appalti delle tecnologie pulite

La sostenibilità negli appalti pubblici non passa più soltanto attraverso i Criteri Ambientali Minimi nazionali. Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/718 del 20 marzo 2026, la Commissione europea ha introdotto il primo requisito ambientale minimo adottato in attuazione del Net-Zero Industry Act, ossia il Regolamento (UE) 2024/1735.

 

Si tratta di un passaggio significativo. Il legislatore europeo non si limita a consentire alle amministrazioni di attribuire punteggi alle offerte maggiormente sostenibili, ma impone un requisito ambientale comune da inserire nelle procedure che riguardano determinate tecnologie a zero emissioni nette. Il nuovo sistema inizierà ad applicarsi alle procedure avviate dal 30 giugno 2026.

Il quadro di riferimento è delineato dall’articolo 25 del Net-Zero Industry Act. La disposizione riguarda gli appalti e le concessioni soggetti alle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nei quali le tecnologie a zero emissioni nette costituiscano parte dell’oggetto del contratto. La finalità non è esclusivamente ambientale. Attraverso la domanda pubblica, l’Unione intende sostenere la diffusione delle tecnologie pulite e rafforzare la capacità produttiva europea nei settori strategici per la transizione energetica.

Il Regolamento 2026/718 presenta, tuttavia, un ambito applicativo più circoscritto di quanto potrebbe suggerire il titolo. Nella sua prima formulazione riguarda le tecnologie eoliche terrestri e offshore. La Commissione ha infatti rilevato che, per numerose altre tecnologie contemplate dal Net-Zero Industry Act, non sono ancora disponibili metodologie europee sufficientemente consolidate per definire requisiti ambientali uniformi e verificabili.

Restano inoltre escluse le pompe di calore, già disciplinate dalla normativa europea sull’efficienza energetica e sull’etichettatura, nonché le batterie, per le quali il Regolamento (UE) 2023/1542 prevede l’adozione di specifici criteri ambientali. Anche per i prodotti fotovoltaici sono in preparazione misure settoriali destinate a incidere sugli acquisti pubblici.

Il primo requisito concreto riguarda la riciclabilità delle pale delle turbine eoliche. Le pale dovranno raggiungere un tasso minimo di riciclabilità pari al 70 per cento, calcolato in base al peso dei materiali riciclabili.

La scelta non è casuale. Sebbene gran parte della massa complessiva di una turbina eolica, composta soprattutto da acciaio e ferro, sia già riciclabile, le pale presentano maggiori criticità. Esse sono realizzate con materiali compositi, fibre rinforzate e matrici polimeriche, difficili da separare e recuperare. La Commissione stima che i rifiuti compositi provenienti dalle pale dismesse possano raggiungere circa 400.000 tonnellate entro il 2040.

La valutazione della riciclabilità dovrà essere effettuata secondo la norma europea EN 45555:2019. Il Regolamento ammette anche tecnologie innovative che abbiano raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a TRL 6, ossia che siano già state dimostrate in un ambiente rilevante. La disciplina cerca quindi di evitare che il requisito ambientale si trasformi in una barriera all’innovazione, consentendo il ricorso a soluzioni non ancora diffuse su scala industriale, purché sufficientemente affidabili.

Dal punto di vista operativo, il requisito potrà essere inserito nella documentazione di gara come specifica tecnica oppure come condizione di esecuzione del contratto. La scelta dovrà risultare chiara, trasparente e non discriminatoria.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il momento della verifica. Il raggiungimento della soglia del 70 per cento dovrà essere dimostrato, al più tardi, al completamento dell’esecuzione contrattuale. Non è quindi necessariamente richiesta, già in sede di offerta, la piena disponibilità di tutti gli elementi probatori.

La stazione appaltante dovrà però disciplinare con precisione documenti, responsabilità, controlli e conseguenze dell’eventuale mancato rispetto dell’obbligo.

Per le amministrazioni italiane il nuovo Regolamento non sostituisce i CAM. Si affianca alla disciplina nazionale fondata sull’articolo 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023. Quando una procedura rientra nell’ambito di entrambe le normative, la stazione appaltante dovrà applicare tanto i criteri nazionali pertinenti quanto i requisiti europei direttamente applicabili.

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