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07 Ottobre 2022

Rapporto gerarchico tra bando di gara e disciplinare

Rapporto gerarchico tra bando di gara e disciplinare

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 7573 del 30/08/2022, definisce l’ordine gerarchico di prevalenza tra bando di gara e disciplinare.

La vicenda in esame ha ad oggetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico.

La seconda classificata impugnava il provvedimento di aggiudicazione dinnanzi al T.A.R. per il Lazio sull’assunto che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicatario poiché sprovvisto del requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, espressamente richiesto dal disciplinare di gara quale requisito di partecipazione.

Con sentenza n. 661/2021 il T.A.R. adito respingeva il ricorso per le seguenti ragioni:

  1. l’iscrizione all’Albo non rappresenta un requisito di partecipazione obbligatorio per l’affidamento delle prestazioni oggetto di gara, tanto che non viene menzionato nel bando di gara;
  2. l’inserimento nel solo disciplinare rappresenta un evidente errore materiale, imputabile al fatto che, nella precedente gara, il servizio di manutenzione del verde pubblico era stato affidato congiuntamente a quello di smaltimento dei rifiuti, per il quale la legge prevede l’iscrizione all’Albo;
  3. in caso di contrasto tra bando e disciplinare di gara, a prevalere sono le indicazioni fornite dal primo.

Il Consiglio di Stato, su appello del secondo classificato soccombente in primo grado, ribadisce le posizioni assunte dal T.A.R., rigettando quindi le pretese dell’appellante.

Occorre premettere che ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, la legge non richiede, quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione degli operatori economici all’Albo dei gestori ambientali. Il bando di gara, quindi, relativamente alle condizioni di partecipazione, ha correttamente non previsto tale requisito.

In ogni caso, la questione che rileva attiene all’ordine gerarchico di prevalenza tra bando di gara e disciplinare/capitolato tecnico, nel caso in cui tali documenti riportino elementi contradditori e contrastanti.

È noto come i documenti richiamati abbiano ciascuno una propria autonomia e una peculiare funzione nello svolgimento della procedura: il bando fissa le regole di gara, il disciplinare ne dettaglia gli aspetti procedimentali, il capitolato integra le disposizioni dei primi due con particolare riferimento ai profili tecnici.

In particolare, il bando di gara svolge una triplice funzione:

  • indittiva, informando i potenziali interessati dell’intento della stazione appaltante di contrattare;
  • ordinatoria, determinando – sul piano formale – le regole fondamentali della procedura di gara;
  • precontrattuale, predefinendo – sul piano sostanziale – l’oggetto del contratto e le relative prestazioni.

Ne discende che è proprio il bando di gara a rappresentare il documento fondamentale del procedimento di evidenza pubblica e dallo stesso derivano necessariamente il contenuto e la legittimazione degli ulteriori e correlati documenti di gara.

Si può quindi concludere per la prevalenza delle prescrizioni del bando di gara rispetto ad eventuali contrasti con previsioni contenute nel disciplinare o nel capitolato tecnico.

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