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23 Ottobre 2026
QR code nell’offerta tecnica e limiti dimensionali: il TAR Lombardia esclude l’automatismo espulsivo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Prima, con sentenza n. 4702 del 19 ottobre 2026, si è pronunciato sulla legittimità dell’aggiudicazione di una procedura di gara, affrontando, tra gli altri profili, il rapporto tra QR code, collegamenti a siti internet e limiti dimensionali dell’offerta tecnica.
La controversia trae origine da una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi accessori di pulizia del Comune di Peschiera Borromeo, per la durata di cinque anni, con eventuale proroga contrattuale di ulteriori due anni.
All’esito della valutazione delle offerte, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione in favore del raggruppamento temporaneo costituito da AMSA S.p.A. e Cristoforo Società Cooperativa Sociale.
Avverso tale determinazione, l’impresa seconda classificata proponeva ricorso, contestando diversi aspetti dell’offerta dell’aggiudicataria, relativi al dimensionamento del personale, alla congruità economica e alla dotazione degli automezzi.
Con uno specifico motivo, la ricorrente deduceva inoltre la violazione delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, che prevedeva un limite massimo di quaranta facciate per l’offerta tecnica e l’utilizzo del carattere Arial. La contestazione investiva anche l’inserimento di link a siti internet e QR code, ritenuto rilevante ai fini del rispetto dei limiti dimensionali, e mirava a ottenere l’esclusione dell’offerta.
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale, ritenendo infondata anche tale censura.
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la lex specialis non vietava l’inserimento di collegamenti a siti internet o QR code nella relazione tecnica. Il disciplinare, inoltre, non prevedeva che tali elementi dovessero essere computati nel conteggio delle facciate.
Nel caso concreto, il Tribunale ha quindi escluso che ricorresse il superamento dei limiti dimensionali denunciato dalla ricorrente.
Il passaggio assume rilievo perché riconduce la valutazione dell’offerta alle prescrizioni effettivamente contenute nella documentazione di gara. La presenza di strumenti di collegamento a contenuti esterni non è stata considerata, di per sé, sufficiente a integrare la violazione del limite di pagine, in assenza di una specifica disciplina sul punto.
Il TAR ha inoltre affrontato il tema delle conseguenze dell’eventuale superamento dei limiti dimensionali, precisando che, anche qualora tale circostanza fosse stata riscontrata, non ne sarebbe comunque derivata l’esclusione nel caso esaminato.
A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il precedente del TAR Campania, Salerno, Sezione Seconda, 17 luglio 2025, n. 1298, secondo cui il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica non rientra tra le cause di esclusione dalle procedure di affidamento, in ragione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Nel richiamo giurisprudenziale viene altresì valorizzata l’assenza di un’espressa previsione sanzionatoria nella lex specialis.
La decisione distingue pertanto due profili: da un lato, l’accertamento dell’effettiva violazione delle regole di redazione dell’offerta; dall’altro, l’individuazione delle conseguenze applicabili. La richiesta di esclusione non può prescindere dall’esame del contenuto delle clausole e della disciplina delle cause espulsive.
Il Tribunale ha respinto anche le ulteriori contestazioni, rilevando, con riferimento al personale e agli automezzi, che la ricorrente aveva attribuito carattere inderogabile a indicazioni aventi natura estimativa e orientativa. Quanto ai mezzi, la documentazione di gara consentiva inoltre variazioni e proposte migliorative, lasciando spazio all’autonomia organizzativa dei concorrenti.
A seguito del rigetto del ricorso principale, il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria e ha compensato integralmente le spese di giudizio, in considerazione del carattere interpretativo e della controvertibilità di alcune questioni.
La pronuncia offre un’indicazione operativa per la predisposizione dei documenti di gara: è opportuno disciplinare espressamente l’utilizzo di link, QR code e contenuti esterni, chiarendone l’ammissibilità e il rapporto con i limiti redazionali. La conclusione raggiunta dal TAR resta infatti legata alle caratteristiche della procedura esaminata e non equivale a un’ammissione generalizzata di qualsiasi contenuto richiamato mediante collegamenti esterni.
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