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11 Luglio 2025
L’anticipazione del prezzo del 10% per i servizi di ingegneria e architettura

Durante l’iter di conversione del c.d. “D.L. Infrastrutture”, le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato un emendamento che introduce l’anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura.
Più precisamente sarà possibile corrispondere un’anticipazione pari al 10% del valore del contratto d’appalto.
Tale possibilità deve essere indicata nei documenti iniziali di gara e inclusa nel quadro economico dell’affidamento.
Si ricorda che attualmente l’art. 125 comma 1 del Codice dispone quanto segue:” Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l’anticipazione, calcolata sull’importo dell’intero contratto, è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9.
Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l’anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all’appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44, l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14.
Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.”
Con l’approvazione dell’emendamento, saranno apportate modifiche anche all’allegato II.14 del Codice che attualmente all’art. 33 dispone l’esclusione dell’anticipazione.
L’art.33 prevede l’esclusione per ” i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali”.
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