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29 Aprile 2022
Quando è risarcibile il danno da perdita di chance?
Il danno da perdita di chance è risarcibile quando si prova il nesso causale tra il comportamento pregiudizievole della stazione appaltante e la perdita dell’alta probabilità di conseguire il vantaggio sperato.
La seconda classificata di una procedura di gara avente ad oggetto un affidamento in concessione, tra i vari motivi di appello lamentava anche il danno da perdita di chance per la mancata partecipazione ad altre procedure di gara.
I giudici del Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 2709 dell’11.04.2022 rigettavano le censure, non ravvisando un danno da perdita di chance, considerato il mancante nesso causale tra la condotta della stazione appaltante e la perdita di chance rispetto alla partecipazione ad altre gare. Le argomentazioni alla base del rigetto sono le seguenti:
- la risarcibilità della “chance” di aggiudicazione è ammissibile solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l’utilità perduta resti nel novero della mera possibilità” (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147);
- per ottenere il risarcimento del danno anche per perdita di una “chance” è, comunque, necessario che il danneggiato dimostri, seppur presuntivamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta lesiva e la ragionevole probabilità del conseguimento del vantaggio alternativo perduto e provi, conseguentemente, la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni del raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve configurarsi come conseguenza immediata e diretta”;
Come chiarito anche da ultimo da Cons. giust. amm. Sicilia, 15 ottobre 2020, n. 914, “ai fini della risarcibilità di una perdita di chance la giurisprudenza insegna, infatti, che la relativa tecnica risarcitoria garantisce l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato; l’accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile”.
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