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13 Dicembre 2024

La rinnovazione del potere amministrativo e la sostituzione della commissione giudicatrice

La rinnovazione del potere amministrativo e la sostituzione della commissione giudicatrice

La nomina di una nuova commissione giudicatrice, a seguito dell’annullamento di atti amministrativi relativi a una procedura selettiva, rappresenta un tema di notevole complessità. La giurisprudenza amministrativa ha affrontato la questione delineando due principali orientamenti, arricchiti di recente dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9424/2024.

Secondo un primo indirizzo, il diritto positivo non prevede un obbligo generale di sostituire la commissione giudicatrice in seguito all’annullamento dei suoi atti, salvo che il vizio accertato riguardi direttamente la composizione della commissione. Questa posizione è stata ribadita dal Consiglio di Stato (sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495), che ha affermato:

  • In assenza di specifiche disposizioni normative o di vizi nella composizione della commissione, la medesima commissione può essere riconvocata per il rinnovo degli atti annullati.
  • I commissari, in qualità di pubblici ufficiali, devono operare nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Eventuali dubbi sull’imparzialità devono essere concreti e non presunti.
  • L’art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 (ora ripreso nell’art. 98 del nuovo Codice dei contratti pubblici) conferma che, in ambito di gare pubbliche, la sostituzione della commissione è limitata ai soli casi di vizi specifici nella sua composizione.

Un secondo indirizzo riconosce all’Amministrazione un margine di discrezionalità nel decidere se confermare o meno la commissione originaria, in base alle circostanze concrete. Il Consiglio di Stato (sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2238) ha evidenziato che:

  • La sostituzione della commissione è giustificata solo in presenza di comprovati dubbi sulla capacità dei commissari di operare con imparzialità e trasparenza.
  • La decisione amministrativa deve essere proporzionata e tenere conto del principio di non aggravamento del procedimento.

La recente pronuncia n. 9424/2024 del Consiglio di Stato offre un’ulteriore conferma dell’orientamento tradizionale, con specifiche applicazioni alle procedure abilitative.

La controversia riguardava una procedura abilitativa i cui atti erano stati annullati senza che il giudicato imponesse esplicitamente la sostituzione della commissione giudicatrice.

L’Amministrazione, valutate le circostanze, aveva scelto di riconfermare la commissione esistente.

Nella Sentenza si evidenzia come in assenza di vizi relativi alla composizione della commissione e di un comando esplicito nel giudicato, l’Amministrazione mantiene il potere discrezionale di confermare la commissione originaria.

Ed ancora, di come i commissari devono operare nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, anche in caso di rinnovo delle operazioni valutative precedentemente annullate.

Ed infine, di come la scelta dell’Amministrazione è coerente con il principio di conservazione degli atti e con il generale potere di riesame.

La giurisprudenza e la normativa vigente convergono nel riconoscere la discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione della rinnovazione del potere, limitando la sostituzione della commissione a casi di comprovata necessità. La sentenza n. 9424/2024 rafforza l’importanza di un approccio basato sul bilanciamento tra trasparenza, imparzialità e non aggravamento del procedimento.

In particolare, questa pronuncia evidenzia che, nelle procedure abilitative, la sostituzione della commissione non costituisce un obbligo automatico ma richiede una valutazione caso per caso, che tenga conto delle specificità della procedura e delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti.

 

Fonti giurisprudenziali: Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2238; sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3307; sentenza n. 9424/2024.

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