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27 Giugno 2025

Sono illegittime le proroghe reiterate di un affidamento diretto, soprattutto per servizi con carattere di regolarità

Sono illegittime le proroghe reiterate di un affidamento diretto, soprattutto per servizi con carattere di regolarità

L’Autorità Anticorruzione ha recentemente analizzato una vicenda che coinvolge la gestione dei rifiuti urbani in Piemonte, mettendo in luce un sistema di affidamenti che si configura come evidente frazionamento artificioso di appalto. Al centro della questione è la pratica di affidamenti diretti da parte di una società in house di un consorzio di bacino, responsabile della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, che ha adottato la strategia dei ripetuti affidamenti diretti della durata di pochi mesi per aggirare le normali procedure di gara.

Infatti, la stazione appaltante, anziché indire una gara pubblica per l’affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta, ha di fatto frammentato il servizio in una serie di mini-contratti, ciascuno della durata di soli 3-5 mesi e tutti rigorosamente sotto la soglia dei 140.000 euro, con assegnazione sempre allo stesso fornitore, in virtù della futura pubblicazione di una procedura aperta.

Gli affidamenti diretti erano infatti:

  • per il periodo 1.05.2023/30.09.2023 e per un importo complessivo di € 127.800,00;
  • per il periodo 1.10.2023/31.01.2024, per un importo complessivo di € 137.200,00;
  • per il periodo 1.02.2024/31.05.2024, per un importo di € 137.200,00;
  • per il periodo 1.06.2024/30.09.2024, per un importo di € 137.200,00;
  • per il periodo 1.10.2024/31.12.2024, per un importo di € 102.900,00.

Sommando tali importi si ottiene un valore cumulato di affidamenti diretti assegnati allo stesso fornitore per € 642.300,00  in meno di un biennio, trasformando quello che nella sostanza era un unico servizio continuativo – da gestire quindi tramite procedura ad evidenza pubblica in virtù della soglia raggiunta – in una catena di affidamenti diretti.

L’ANAC, con una nota approvata dal Consiglio dell’Autorità il 28 maggio 2025, ha definito questo comportamento come una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto. Il divieto di frazionamento artificioso costituisce infatti un principio cardine del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a prevenire l’elusione delle procedure ad evidenza pubblica attraverso lo spezzettamento strumentale di commesse unitarie. Tale principio mira a garantire l’effettiva apertura del mercato e il rispetto dei canoni di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione che informano l’intero sistema degli appalti pubblici.

Dietro questa pratica, l’Autorità ha individuato una carenza strutturale nella programmazione degli acquisti. La società non ha pianificato correttamente i propri fabbisogni, creando un continuo stato di necessità che giustificava gli affidamenti diretti.

Ancora una volta si sottolinea l’importanza di una corretta e adeguata programmazione dei fabbisogni, che seppur non obbligatoria, deve essere attenta anche agli affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie. Anche l’ANAC ricorda che “L’art. 14, comma 12, lett. b), del D. Lgs. n. 36 del 2023 prevede, infatti, per gli appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, che il calcolo dell’importo stimato dell’appalto deve comprendere l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.”

Per tale motivo l’ANAC evidenzia una palese violazione del frazionamento artificioso dell’appalto: “non può ritenersi adeguata la motivazione addotta dalla stazione appaltante a giustificazione dei plurimi affidamenti diretti in favore del medesimo operatore economico, e che fa leva sull’impossibilità di effettuare la programmazione dell’affidamento del servizio in esame in una gestione in proroga senza un termine finale e in assenza di qualsiasi indicazione da parte della Consorzio di B. sulle tempistiche della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione e trasporto dei RSU a una società mista.”

Appare, dunque, evidente che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato della stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto (€140.000,00), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell’attività contrattuale da parte della società.

La fattispecie piemontese si inserisce nel quadro delle criticità ricorrenti rilevate dall’Autorità nella vigilanza sulle stazioni appaltanti, configurandosi come paradigmatica delle disfunzioni che possono caratterizzare la gestione dei servizi pubblici locali. L’orientamento dell’ANAC è inequivocabile nel sanzionare prassi elusive che, sotto l’apparenza di una gestione amministrativa più agile, celano in realtà modalità operative lesive dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del corretto funzionamento del mercato dei contratti pubblici.

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