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18 Settembre 2026
Greenwashing, dal 27 settembre nuove regole per comunicare la sostenibilità

Dichiarazioni ambientali, marchi e promesse climatiche, la scadenza italiana offre alle imprese l’occasione per verificare come raccontano il proprio impegno.
Una confezione definita “ecologica”, un prodotto presentato come “amico dell’ambiente”, una promessa di neutralità climatica. Per chi acquista, queste espressioni possono orientare la scelta. Il loro valore dipende però dalla possibilità di capire a cosa si riferiscano e su quali elementi si fondino.
Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva UE 2024/825 e modifica il Codice del consumo. Il provvedimento è già entrato in vigore il 24 marzo e settembre segna la decorrenza applicativa prevista dall’articolo 2.
Uno degli interventi centrali riguarda le dichiarazioni ambientali generiche. Espressioni come “verde” o “ecologico” incontrano un divieto quando l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al messaggio. Anche le etichette di sostenibilità devono avere una base affidabile: un sistema di certificazione oppure l’istituzione da parte di un’autorità pubblica.
Conta poi il perimetro dell’affermazione. Un vantaggio che riguarda l’imballaggio non può essere attribuito all’intero prodotto; un miglioramento circoscritto a un’attività non giustifica un’affermazione sull’intera impresa. La stessa attenzione investe le dichiarazioni climatiche: sono vietate quelle che attribuiscono a un prodotto un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni sulla base della compensazione dei gas serra
Per comprendere la portata pratica di queste regole basta immaginare un detergente venduto in un flacone contenente plastica riciclata. La comunicazione dovrebbe consentire al consumatore di distinguere la caratteristica del contenitore da quelle del detergente. Precisare il componente interessato e la percentuale effettiva aiuta a evitare che un dato limitato diventi una promessa ambientale complessiva.
Un altro passaggio riguarda gli impegni futuri. Le dichiarazioni sulle prestazioni ambientali attese devono poggiare su impegni pubblici e verificabili, accompagnati da un piano realistico, obiettivi misurabili, scadenze e risorse adeguate. Il piano deve essere sottoposto a verifiche periodiche indipendenti, con conclusioni accessibili ai consumatori. Il decreto considera inoltre le rappresentazioni grafiche e simboliche, fino ai nomi di prodotti e marchi, quando veicolano un messaggio ambientale.
Per le imprese, la scadenza suggerisce quindi una revisione coordinata della comunicazione: confezioni, schede di vendita online, campagne pubblicitarie e messaggi istituzionali rivolti ai consumatori. Un controllo utile parte da tre elementi: il significato dell’affermazione, le prove disponibili e la corrispondenza tra il beneficio dichiarato e quello documentato.
Questo lavoro richiede il confronto tra chi prepara i messaggi e chi conosce prodotti, processi e dati ambientali. Una formulazione efficace sul piano pubblicitario può risultare troppo ampia rispetto alle evidenze raccolte; un risultato concreto, invece, può essere raccontato con maggiore precisione e diventare più comprensibile. La scadenza di settembre offre così un’occasione per migliorare la qualità dell’informazione.
Per chi acquista, conoscere l’esatta portata di una promessa significa poterla valutare.
Per chi investe nella sostenibilità, documentare e comunicare con precisione i risultati è un modo per rendere riconoscibile il lavoro svolto.
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