-
Blog
17 Gennaio 2025
Decreto Correttivo al Codice Appalti e revisione prezzi: sintesi delle principali novità
Il Decreto Legislativo n. 209 del 31/12/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (c.d. Decreto Correttivo al Codice Appalti) ha modificato anche la disciplina relativa alla revisione dei prezzi, di cui all’articolo 60. Le variazioni introdotte non solo modificano alcuni criteri di revisione dei prezzi già esistenti, ma introducono anche nuove disposizioni che mirano a rendere più chiara e specifica l’applicazione di tali clausole. Con riferimento all’ambito di applicazione di tali clausole, il Decreto Correttivo specifica, all’articolo 60 comma 1, che tali clausole di revisione dei prezzi devono essere “riferite alle prestazioni oggetto del contratto”.
Una delle modifiche più rilevanti è stata introdotta al comma 2 dell’articolo 60 con riferimento alle percentuali e alle condizioni necessarie per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi. Nella versione originale del Codice si stabiliva l’attivazione di tali clausole solo successivamente ad una variazione dei costi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo e le stesse operavano nella misura dell’80% della variazione stessa.
Il Decreto Correttivo introduce una distinzione tra settori, inserendo due diverse soglie percentuali per i contratti di Lavori e per quelli di Servizi e Forniture, specificando poi diverse soglie percentuali per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi:
- Articolo 60, comma 2, lettera a): per i contratti di lavori prevede “una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire”;
- Articolo 60, comma 2, lettera b): per i contratti di servizi e forniture è richiesta “una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire”.
Con riferimento ai soli contratti di Servizi e Forniture, il Decreto Correttivo introduce, al comma 2-bis dell’art. 60, la possibilità di inserire, oltre alle clausole di revisione dei prezzi, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo basato su indice inflattivo, convenzionalmente individuato tra le parti. Questi meccanismi non influiscono sul calcolo delle variazioni di prezzo della fornitura o del servizio rilevante ai fini dell’attivazione delle clausole di revisione di cui alla lettera b) del comma 2.
Al comma 3 dell’articolo 60 il Decreto Correttivo apporta alcune modifiche al sistema degli indici. In particolare elimina il riferimento agli indici ISTAT, inserendo un esplicito riferimento al nuovo comma 4-quater per i contratti di lavori (lettera a) e ammettendo, per i contratti di servizi e forniture (lettera b), l’utilizzo di indici sintetici, anche disaggregati.
Infine, il Decreto Correttivo interviene anche nell’area della pubblicazione degli indici e della metodologia di calcolo, modificando integralmente il testo del comma 4 dell’articolo 60 il quale prevede che “con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater”.
Il Decreto Correttivo, oltre alla modifica del comma 4, introduce nuovi commi (4-bis, 4-ter, 4-quater) che stabiliscono con maggiore precisione le modalità di applicazione e adozione degli indici. In particolare, il nuovo comma 4-bis prevede che “gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b) sono pubblicati, unitamente alla relativa modalità di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT” mentre il nuovo comma 4-ter prevede che “in relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b)”.
Così come previsto dal nuovo comma 4, si segnala l’introduzione di un nuovo allegato (Allegato II-bis) che disciplina come applicare le clausole di revisione dei prezzi in base alla tipologia dell’appalto e degli indici disponibili. Il nuovo comma 4-quater, infatti, prevede che “l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto”.
Ti è piaciuto questo articolo?