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26 Luglio 2024
Costi della manodopera e subappalto – Sentenza TAR Veneto del 21.06.2024 nr. 1560
Il TAR del Veneto, Sezione I, si è espresso in risposta a un ricorso presentato da un operatore economico contro Vivereacqua s.c. a r.l. e Acque Veronesi S.c. a r.l. in relazione ad una procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e recupero fanghi disidratati” (Lotto 11).
Il ricorrente aveva impugnato l’esclusione, avvenuta nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, in quanto l’offerta, secondo la Stazione Appaltante, con riferimento ai costi della manodopera, risultava carente di uno degli elementi essenziali, avendo indicato il concorrente “i soli costi di manodopera afferenti alle attività di competenza, i quali risultano essere giustificati, omettendo, tuttavia, quelli delle attività date in subappalto”.
La Stazione Appaltante ha precisato, inoltre, che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è possibile nel corso del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta l’integrazione della dichiarazione, elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non può essere modificato successivamente alla presentazione” procedendo, così, all’esclusione del ricorrente.
I due motivi del ricorso possono essere così sintetizzati: 1) mancata indicazione di costi “indiretti” o “riflessi” che non avrebbero dovuto essere indicati, in quanto, in base all’articolo 108 c. 9 del D. Lgs. 36/20023 e all’art. 16 del Disciplinare di gara, gli operatori economici avrebbero dovuto indicare solo i costi “propri” e non quelli delle prestazioni in subappalto; inoltre, l’operatore economico, avendo partecipato come “intermediario senza detenzione” non conoscerebbe ex ante i costi interni delle imprese subappaltatrici; 2) prescrizioni della legge di gara e modello predisposto dalla Stazione Appaltante ambigui e fuorvianti che richiedono di indicare i “propri” costi del personale, ovvero i soli costi della manodopera sostenuti dall’offerente; il ricorrente sostiene, inoltre, che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
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Il TAR ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso.
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Con riferimento al primo motivo, il TAR ha previsto che “sia che si ritenga l’intermediario esecutore diretto della prestazione per il tramite delle imprese terze dallo stesso individuate, sia che il rapporto tra intermediario e impresa esecutrice venga configurato come subappalto – come prospettato dalla ricorrente – il concorrente è infatti in ogni caso tenuto a indicare in sede di offerta i costi della manodopera necessaria ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto”.
Inoltre, in merito all’indicazione dei costi della manodopera, la giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che la mancata separata indicazione di tali costi comporta l’esclusione dalla procedura, che tale omissione non può essere sanata mediante il ricorso al soccorso istruttorio e che l’esclusione dalla gara deve essere disposta anche in assenza di una specifica indicazione nella documentazione di gara, poiché la normativa italiana in materia è già sufficientemente chiara riguardo a tale obbligo formale.
Unica eccezione a tale regola generale è rappresentata dalla “presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell’ambito della propria offerta economica” rendendo materialmente impossibile l’effettivo inserimento di tali costi, ma non è questo il caso.
Nella fattispecie in esame è bene precisare, inoltre, che i costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate a imprese terze riguardano l’intero servizio di trasporto rifiuti, ossia i costi del personale stabilmente preposto all’esecuzione di una delle prestazioni oggetto dell’appalto, e non di prestazioni accessorie o di supporto che possono considerarsi “indirette”. Pertanto, non sembra essere in dubbio, secondo il TAR, l’indicazione separata di tali costi nella dichiarazione di offerta economica.
Tali conclusioni risultano anche rafforzate alla luce del D. Lgs. 36/2023 che ha ulteriormente consolidato il sistema di tutela dei lavoratori previsto dal Codice precedente. Il nuovo Codice, infatti, prevede, oltre all’espressa indicazione dei costi della manodopera (art. 108, c. 9) numerosi articoli a tutela dei lavoratori, garantendo sia maggiore certezza nell’individuazione del CCNL applicabile che assicurando un più alto livello di tutela, equiparando di fatto i lavoratori dell’impresa concorrente ai lavori dell’impresa subappaltatrice (art. 11, commi 4 e 5; art. 102, comma 1; art. 119, comma 12).
In definitiva, secondo il TAR, anche alla luce del nuovo Codice dei contratti, il concorrente deve, in ogni caso, indicare in sede di offerta i costi della manodopera delle prestazioni, anche se oggetto di subappalto.
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