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17 Marzo 2023
Consultazione preliminare di mercato: le conferme e le omissioni nel nuovo Codice
Nell’attuale codice degli appalti – D. Lgs. 50/2016 – la consultazione del mercato è disciplinata agli articoli 66 e 67, ed è affiancata dalle Linee Guida ANAC n. 14.
Come noto, le consultazioni preliminari di mercato costituiscono la fase cosiddetta “endoprocedimentale” delle strategie di acquisto pubbliche. Il RUP, infatti, ha la facoltà di approfondire tramite ricerche o tramite il coinvolgimento degli operatori economici determinate caratteristiche del mercato della fornitura oggetto dell’appalto, al fine di meglio definire gli aspetti strategici della gara. Queste, dalla lettura delle Linee Guida ANAC, infatti, “possono perseguire, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, servendosi dell’ausilio di soggetti qualificati”.
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Nel nuovo codice appalti, le consultazioni preliminari di mercato vengono sostanzialmente replicate nella definizione agli articoli 77 e 78, non modificando di fatto l’impianto giuridico.
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Viene quindi riconfermata la facoltà del ricorso alle consultazioni “per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti”.
Tuttavia, la nuova impostazione del codice non fornisce alle stazioni appaltanti quelle che possono essere definite delle istruzioni operative che invece erano ben chiare e dettagliate nelle linee guida ANAC n. 14.
In prima battuta, non è più chiaro che la stazione appaltante “può effettuare una consultazione parziale, limitatamente agli aspetti da chiarire di un determinato contratto” e che questa può essere svolta “per la predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 66, del Codice, indipendentemente dal valore della commessa”.
Ma ciò che tuttavia è assente nella nuova dettatura del codice appalti è soprattutto il “procedimento di consultazione”, descritto al paragrafo 3 delle Linee Guida n. 14. In tale sezione vengono infatti fornite chiare istruzioni alle amministrazioni su come condurre la consultazione preliminare di mercato, ciò con l’obiettivo di assicurare il principio di trasparenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici. Nulla infatti viene detto nel nuovo codice in merito alla pubblicazione dell’avviso di consultazione, alla possibilità di predisporre un questionario e ai canali di pubblicazione, con il quale la stazione appaltante rende manifesta la volontà di ricorrere alla consultazione, “specificano le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante procedente, le tipologie di contributi richiesti, la forma di contributo ammissibile, i tempi previsti per la presentazione dei contributi”.
Inoltre le linee guida ANAC chiarivano che i contributi forniti dagli operatori economici che partecipano alla consultazione preliminare di mercato non devono essere forniti a titolo oneroso e non comportano il diritto ad alcun rimborso economico. Inoltre, con esplicito riferimento agli strumenti atti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento le linee guida suggeriscono al RUP la possibilità della “convocazione, adeguatamente pubblicizzata, di un evento pubblico ove svolgere una consultazione collettiva aperta”.
In conclusione, al di là della riconferma dei due articoli dei codici che sostanzialmente si modificano solo nella numerazione, ci si augura che nella stesura definitiva del nuovo impianto giuridico vengano riassorbite le indicazioni delle linee guida Anac, che – come sappiamo – saranno definitivamente abolite. Questo al fine di non lasciare le pubbliche amministrazioni senza un perimetro definitivo di istruzioni operative su come condurre tali consultazioni.
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