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29 Settembre 2023

L’interpretazione della prescrizione sul numero massimo di pagine nella valutazione delle offerte in appalti pubblici

L’interpretazione della prescrizione sul numero massimo di pagine nella valutazione delle offerte in appalti pubblici

Nel contesto degli appalti pubblici, una delle questioni più delicate e frequenti riguarda la valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti. In particolare, la quantità di documentazione allegata all’offerta e il rispetto dei limiti del numero di pagine prestabiliti nel disciplinare rappresentano uno degli elementi di contenzioso. 

È importante sottolineare fin dall’inizio che l’interpretazione di tale prescrizione deve essere fatta “cum grano salis“, come recentemente ribadito dalla Sezione V del Consiglio di stato (Sent. 18.08.2023 n. 7815) con un principio che offre un importante punto di riferimento e già ribadito in passato dalla stessa Sezione (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8326). 

Questo principio stabilisce che il limite massimo di pagine nella relazione tecnica non deve essere inteso in modo rigido, ma piuttosto con un certo grado di flessibilità, come di seguito illustrato.

In particolare, è fondamentale distinguere tra situazioni in cui il disciplinare di gara prevede una sanzione esplicita di censura del provvedimento di aggiudicazione per il superamento del limite di pagine e casi in cui la regola indica solo che le pagine eccedenti non verranno considerate nella valutazione dell’offerta. 

Nel primo caso, secondo il consiglio di stato “il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta rappresenta una giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara”.  Questo significa che se il disciplinare non prevede esplicitamente l’esclusione, il superamento quantitativo del numero di pagine non può essere motivo di censura.

Nel secondo caso, in cui le pagine eccedenti non vengono considerate nella valutazione, il ricorrente che vuole contestare questa violazione deve fornire prova, anche solo presuntiva, che tale violazione abbia dato un indebito vantaggio al concorrente a scapito degli altri partecipanti.

Con riferimento alla caso trattato nella sentenza in esame, la lex specialis in questo caso prevedeva la ‘non valutabilità’ delle pagine in eccedenza solo per il superamento del limite quantitativo riferito a ciascuno dei criteri di valutazione previsti. Il primo giudice ha giustamente osservato che, sulla base di una valutazione complessiva delle disposizioni disciplinari, il possibile stralcio delle pagine eccedenti avrebbe potuto riguardare eventualmente solo le pagine dedicate ai singoli criteri di valutazione, eliminando quindi solo le pagine che concretamente contengono elementi essenziali dell’offerta presentata dall’operatore economico.

Questo approccio è stato giudicato corretto, evitando interpretazioni paradossali in cui il termine “elaborato” venisse considerato sinonimo della relazione nel suo complesso e non dei singoli capitoli di cui la relazione era composta. Questo sarebbe stato in contrasto con la disposizione della legge di gara che individuava un numero di pagine massimo per ciascun capitolo.

In conclusione, l’interpretazione della prescrizione sul numero massimo di pagine nella valutazione delle offerte tecniche richiede una redazione chiara della lex specialis che possa garantire chiarezza e coerenza delle regole a beneficio di una competizione equa tra i concorrenti e una selezione obiettiva del vincitore della gara d’appalto.

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