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27 Gennaio 2023
Le novità della direttiva CSRD
pronto il primo set di bozze dei principi per l’informativa Esg
Cambio di coordinate per l’informativa sulla sostenibilità: è stata pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 322 del 16 dicembre 2022, la direttiva (Ue) 2022/2464 del parlamento europeo e del consiglio del 14 dicembre 2022, meglio nota come Corporate reporting sustainability directive (Csrd).
Il principio della Csrd è rappresentato dalla sostituzione degli artt. 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/Ue del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013, il primo sulla dichiarazione di carattere non finanziario e il secondo sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, con nuove versioni dedicate rispettivamente alla rendicontazione di sostenibilità e alla rendicontazione consolidata di sostenibilità.
Non si tratta solo di un semplice cambio di denominazione, ma di un corposo e complesso intervento normativo che accelera in modo significativo verso una rappresentazione della performance aziendale, tanto in ottica individuale, quanto consolidata, connotata dall’integrazione fra i risultati economico-finanziari e le questioni relative alla sostenibilità.
Secondo il par. 1 dell’art. 19 bis, la rendicontazione di sostenibilità deve raccogliere informazioni che risultano necessarie a far comprendere – da un lato – come l’impresa impatti sulle questioni relative alla sostenibilità e – dall’altro lato – come queste influiscano sulla prima in termini di andamento, risultati e situazione.
Tali informazioni dovranno essere incluse nella relazione sulla gestione, identificabili in modo chiaro mediante una sezione ad hoc.
L’art. 19 bis detta un elenco generale del suo contenuto attraverso i paragrafi 2 e 3. Prosegue prevedendo, attraverso il successivo par. 4, che le imprese comunichino quanto richiesto dai primi tre paragrafi menzionati in conformità. E questo sarà un “passaggio chiave” rispetto ai principi di rendicontazione di sostenibilità di cui al successivo art. 29 ter (introdotto ex novo, dalla Csrd, nella direttiva 2013/34/Ue).
I principi in questione, i quali valgono altresì per la rendicontazione consolidata di sostenibilità (sono richiamati, anche, dall’art. 29 bis), sono adottati dalla Commissione con atti delegati ai sensi del successivo art. 49.
Il compito di assistere quest’ultima in merito al loro sviluppo è stato affidato allo European financial reporting advisory group (Efrag) che gli ha già sottoposto, il primo set delle bozze degli European sustainability reporting standards (Esrs). Si tratta di dodici bozze di standard disponibili in lingua inglese sul sito dell’Efrag, distinti in due categorie.
- La prima, traducibile come quella dei principi “trasversali”, fanno parte le bozze degli Esrs 1 e 2 (rispettivamente sulle prescrizioni e sull’informativa di tipo generale), applicabili a tutte le tematiche di sostenibilità (si veda il par. 8 della bozza dell’Esrs 1).
- La seconda, che possiamo rendere come quella dei principi “topici”, appartengono le bozze degli Esrs delle classi E (5 principi), S (4 principi) e G (un principio), che raccolgono prescrizioni riferite alle dimensioni ambientale (environment), sociale (social) e governo (governance).
In seguito, una press release dell’Efrag contenente un secondo set di bozze con gli standard dedicati a settori specifici e la versione degli Esrs per le piccole e medie imprese (Pmi).
Il par. 6, primo comma, dell’art. 19 bis prevede, infatti, la facoltà, per le Pmi e le altre realtà ivi indicate, di limitare i contenuti della rendicontazione di sostenibilità a determinate informazioni: in caso di suo esercizio quest’ultima dovrà conformarsi, lo dispone il successivo secondo comma, ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese di cui all’art. 29 quater (introdotto ex novo, dalla Csrd, nella direttiva 2013/34/Ue).
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L’adozione di Esef e la marcatura in Xbrl
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Ulteriore passaggio chiave, di tipo tecnologico secondo l’art. 29 quinquies (introdotto ex novo, dalla Csrd, nella direttiva 2013/34/Ue) consisterà nelle modalità di redazione della relazione sulla gestione e di quella consolidata, ove assoggettate agli obblighi rispettivamente degli artt. 19 bis e 29 bis.
Queste dovranno essere redatte nel formato elettronico unico di comunicazione, meglio noto come European single electronic format (Esef), specificato dall’art. 3 del regolamento delegato (Ue) 2019/815 della commissione del 17 dicembre 2018 ossia nell’Extensible hypertext markup language (Xhtml).
Sia la rendicontazione di sostenibilità che la rendicontazione consolidata di sostenibilità, come pure le informazioni ex art. 8 del regolamento (Ue) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020, si dovranno inoltre “marcare” secondo le modalità previste nel regolamento delegato (Ue) 2019/815 ossia nell’extensible business reporting language (Xbrl) ricorrendo alla sua specifica Inline Xbrl (iXbrl).
In termini meno tecnici, le relazioni sulla gestione in parola saranno redatte come pagine web, che potranno essere visualizzate con un browser (compatibile con il formato Xhtml), al cui interno verranno incapsulate marcature Xbrl, relative alla rendicontazione di sostenibilità o alla rendicontazione consolidata di sostenibilità nonché alle informazioni di cui al menzionato art. 8, elaborabili elettronicamente (attraverso software in grado di leggerle); un ruolo chiave verrà sicuramente giocato, non solo ai fini della marcatura, dall’Esrs Taxonomy in corso di sviluppo da parte dell’Efrag.
Il par. 1 del nuovo art. 19 bis obbliga alla rendicontazione di sostenibilità un insieme ben più ampio di soggetti costituito da due categorie:
- le imprese di grandi dimensioni;
- le piccole e medie imprese, escludendo però le microimprese, che risultano enti di interesse pubblico ex punto 1), lettera a), dell’art. 2.
Sono inoltre previste esenzioni con riferimento alle imprese figlie, la cui nozione è contenuta al par. 9 dell’art. 19 bis. Il comunicato stampa del parlamento europeo indica un incremento delle aziende interessate dalla nuova disciplina sull’informativa di sostenibilità, ovviamente a livello di Unione europea, ma senza distinguere fra rendicontazione individuale e consolidata: dalle quasi 12 mila della vecchia disciplina alle circa 50 mila della nuova, più del quadruplo.
Una road map dell’obbligo alla rendicontazione di sostenibilità di cui all’art. 19 bis può desumersi dalle scadenze per gli Stati membri previste dall’art. 5 della Csrd.
Pertanto, ora spetta ai legislatori nazionali, fra cui quello italiano, il pieno recepimento.
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